Art. 56 Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione 1. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dagli articoli 72 e 73 l'intendente di finanza, anche per conto degli altri creditori, rivolge al concessionario l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate ai sensi dell'articolo 104, commi 1, 2 e 3 e ne da' notizia ai predetti enti. 2. In caso di mancato pagamento, il Ministro delle finanze, su richiesta dell'intendente di finanza, dispone, con decreto, l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni del concessionario. Tale decreto a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmesso all'intendente di finanza che lo notifica al concessionario ed al terzo che ha prestato la cauzione, nei modi previsti dal codice di procedura civile. 3. Il decreto ministeriale costituisce titolo esecutivo. In virtu' di esso l'intendente di finanza, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione procede all'espropriazione forzata.