Art. 56 
 Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione 
 
  1. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte  nei
termini fissati dagli articoli 72 e 73 l'intendente di finanza, anche
per conto degli altri creditori, rivolge al concessionario l'invito a
pagare entro cinque giorni  le  somme  dovute,  maggiorate  ai  sensi
dell'articolo 104, commi 1, 2 e 3 e ne da' notizia ai predetti enti. 
  2. In caso di mancato pagamento,  il  Ministro  delle  finanze,  su
richiesta  dell'intendente  di   finanza,   dispone,   con   decreto,
l'espropriazione della cauzione e, in  quanto  occorra,  degli  altri
beni del concessionario. Tale decreto  a  tutti  gli  enti  garantiti
dalla cauzione ed e'  trasmesso  all'intendente  di  finanza  che  lo
notifica al concessionario ed al terzo che ha prestato  la  cauzione,
nei modi previsti dal codice di procedura civile. 
  3. Il decreto ministeriale costituisce titolo esecutivo. In  virtu'
di esso l'intendente di finanza,  anche  nell'interesse  degli  altri
creditori  garantiti  dalla   cauzione   procede   all'espropriazione
forzata.