Art. 59 
                    Reintegrazione della cauzione 
 
  1. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 56, comma 2,  il
servizio centrale intima al concessionario di reintegrare la cauzione
nel termine di trenta giorni dalla notifica. 
  2. Se la cauzione non e' reintegrata,  il  Ministro  delle  finanze
dichiara, a norma dell'articolo  20  e  seguenti,  la  decadenza  del
concessionario, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze  a
lui non imputabili, ritenga di accordare una proroga del termine.