Art. 59 Reintegrazione della cauzione 1. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 56, comma 2, il servizio centrale intima al concessionario di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica. 2. Se la cauzione non e' reintegrata, il Ministro delle finanze dichiara, a norma dell'articolo 20 e seguenti, la decadenza del concessionario, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze a lui non imputabili, ritenga di accordare una proroga del termine.