Art. 6 
                          Ufficio ispettivo 
 
  1. Il servizio  centrale  provvede,  tramite  l'ufficio  ispettivo,
anche avvalendosi  degli  uffici  periferici,  alla  vigilanza  sulla
regolarita' dei versamenti e della gestione ed effettua  le  indagini
disposte dal dirigente del servizio stesso. 
  2. Se dallo svolgimento dell'attivita' ispettiva emergono  elementi
tali da far ipotizzare  carenze  o  irregolarita'  nel  funzionamento
degli uffici finanziari, il  capo  del  servizio  centrale  ne  dara'
notizia alla direzione generale competente.