Art. 6 Ufficio ispettivo 1. Il servizio centrale provvede, tramite l'ufficio ispettivo, anche avvalendosi degli uffici periferici, alla vigilanza sulla regolarita' dei versamenti e della gestione ed effettua le indagini disposte dal dirigente del servizio stesso. 2. Se dallo svolgimento dell'attivita' ispettiva emergono elementi tali da far ipotizzare carenze o irregolarita' nel funzionamento degli uffici finanziari, il capo del servizio centrale ne dara' notizia alla direzione generale competente.