Art. 61 Compensi e rimborsi spese 1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve: a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso; b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale; c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elmenti considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili. 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessione tenendo comunque conto dell'estensione territoriale della concessione, del numero e della disclocazione degli sportelli, della durata di apertura degli stessi e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123. Si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di inesigibilita'. In particolare, per ogni ambito territoriale vanno determinati: a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e massimo; b) un compenso in misura percentuale delle somme riscosse, stabilito tenendo conto, soprattutto, dei costi specifici, del prevedibile ammontare globale di tali somme con un importo minimo e un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contributi eseguiti dopo la notifica del titolo esecutivo e prima della notifica dell'avviso di mora; c) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo soprattutto all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo dele altre forme di riscossione. 4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministero delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia. 5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Per i crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi' a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive. 6. Sono invece a carico dei contribuenti: a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo; b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c); c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. 7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso e' stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato. 8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente, nonche' delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervente modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto.