Art. 61 
                      Compensi e rimborsi spese 
1. I compensi e i rimborsi spese  spettanti  al  concessionario  sono
determinati,  per  ciascun  ambito  territoriale,  su  proposta   del
servizio  centrale,  sentito  il  parere  della  commissione  di  cui
all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. 
2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve: 
a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione
del compenso; 
b) indicare in modo specifico  l'incidenza  di  ciascun  elemento  di
valutazione sul risultato finale; 
c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera  b)  e
l'incidenza riconosciuta agli  stessi  elmenti  considerati  ai  fini
della determinazione dei compensi per altri  ambiti  territoriali  in
situazioni equiparabili. 
3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata  in
modo da assicurare una percentuale non  differenziata  di  utile  per
ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media  e  dei
costi medi  di  gestione  a  livello  nazionale  rapportati  ad  ogni
concessione tenendo comunque conto dell'estensione territoriale della
concessione, del numero e della disclocazione degli sportelli,  della
durata di apertura degli stessi e del costo aggiuntivo del  personale
obbligatoriamente  mantenuto  in   servizio   presso   ogni   singola
concessione ai sensi  degli  articoli  122  e  123.  Si  tiene  conto
altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare  globale
delle somme riscosse e dei tempi di valuta,  del  numero  e  tipo  di
operazioni, dell'indice di morosita' e di quello  di  inesigibilita'.
In particolare, per ogni ambito territoriale vanno determinati: 
a)  una  commissione  per  la  riscossione  dei  versamenti   diretti
stabilita  in  misura  percentuale  della  somma  riscossa   con   la
determinazione di un importo minimo e massimo; 
b) un compenso in misura percentuale delle somme riscosse,  stabilito
tenendo conto, soprattutto,  dei  costi  specifici,  del  prevedibile
ammontare globale di tali somme con un importo minimo  e  un  importo
massimo, per i pagamenti spontanei dei contributi  eseguiti  dopo  la
notifica del titolo esecutivo e prima della notifica  dell'avviso  di
mora; 
c) un compenso stabilito in misura percentuale delle  somme  riscosse
coattivamente con  riguardo  soprattutto  all'ammontare  medio  delle
esecuzioni  fruttuose  e   all'incidenza   di   esso   sull'ammontare
complessivo dele altre forme di riscossione. 
4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle  spese  delle
procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti,
in base a tabella approvata dal Ministero delle finanze,  sentito  il
parere del Ministro di grazia e giustizia. 
5. Sono a carico  dello  Stato  e  degli  altri  enti  impositori  il
pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei  compensi  di
cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non e' previsto  il
pagamento spontaneo  prima  della  iscrizione  a  ruolo,  nonche'  il
rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
infruttuose di cui  al  comma  4.  Per  i  crediti  per  i  quali  e'
intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi' a carico dello Stato
e degli altri enti impositori il pagamento ridotto al  cinquanta  per
cento, delle spese delle procedure esecutive. 
6. Sono invece a carico dei contribuenti: 
a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei  casi
in cui e' previsto il pagamento  spontaneo  prima  dell'iscrizione  a
ruolo; 
b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c); 
c) il  pagamento  delle  spese  delle  procedure  esecutive  e  degli
interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento  delle  somme
iscritte a  ruolo,  questi  ultimi  da  determinare  annualmente  con
decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi. 
7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario
un compenso percentuale rapportato al volume delle  entrate  e  delle
spese,  da  determinarsi  d'accordo  con  gli  enti  interessati   in
relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che  assicuri
una  adeguata  remunerazione.  In  caso  di   mancato   accordo,   la
determinazione del compenso e' stabilita dal  servizio  centrale,  il
quale provvede con atto motivato. 
8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio  economico  di
ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la
revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei  rimborsi
delle spese e degli interessi tenuto conto  anche  delle  variazioni,
accertate dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati verificatesi nel  biennio  precedente,
nonche' delle eventuali modifiche alle  condizioni  originarie  della
concessione conseguenti ad intervente  modifiche  normative.  A  tale
revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno  precedente
a quello di entrata in vigore dello stesso decreto.