Art. 64 
                 Risultanze ed epurazione dei ruoli 
 
  1.  Il  concessionario,  nel  provvedere  alla  riscossione,   deve
attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati. 
  2.  In  caso   di   dubbio   sull'entita'   del   contribuente   il
concessionario puo' richiedere gli opportuni chiarimenti. 
  3.  Il  concessionario,  se  rileva  l'esistenza   di   errori   di
scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori  nell'indicazione
delle generalita'  e  del  domicilio  dei  contribuenti,  deve  farle
denuncia all'ufficio competente  dell'amministrazione  finanziaria  o
dell'ente interessato entro tre mesi dalla  consegna  dei  ruoli,  ai
fini delle relative rettifiche e  degli  eventuali  provvedimenti  di
sgravio, di cui all'articolo 41  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  4. Se un contribuente iscritto nei ruoli e' deceduto o, se  persona
giuridica, e' estinta o se il presupposto dell'imposizione e'  venuto
meno, ovvero se e' stata iscritta nei ruoli una  partita  di  cui  e'
stata riconosciuta l'inesigibilita' o per l'importo di essa e'  stata
presentata  domanda  di  rimborso  per  due  anni   consecutivi,   il
concessionario,  in  qualsiasi  momento,  deve  informare   l'ufficio
competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente interessato. 
  5. Se sussistono le ragioni di inesigibilita' di cui al comma 4, le
relative partite in carico, nonche' le altre eventuali  dovute  dagli
stessi soggetti, sono iscritte nei ruoli successivi senza obbligo del
non riscosso come riscosso. In caso di errata iscrizione di applicano
le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 2. 
 
          Nota all'art. 64:
          Il  testo  dell'art.  41  del  decreto del Presidente della
          Repubblica n.  602/1973 e' il seguente:
          "Art. 41 (Rimborso d'ufficio).  -  Quando  emergono  errori
          materiali  o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte,
          questo provvede ad effettuare il  rimborso  delle  maggiori
          somme iscritte a ruolo.
          La  stessa  disposizione,  si  applica,  il  rimborso della
          differenza, quando l'ammontare della  ritenuta  di  acconto
          sugli  importi  che  hanno concorso alla determinazione del
          reddito  imponibile,   risultanti   dai   certificati   dei
          sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da
          altra  idonea  documentazione, allegati alla dichiarazione,
          e' superiore a quello dell'imposta liquidata in  base  alla
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600,
          nonche'  per  i  crediti   di   imposta   derivanti   dalla
          liquidazione  delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello
          stesso art. 36-bis.
          Nel caso di cui al comma precedente al  rimborso  provvede,
          su  proposta  dell'ufficio  delle  imposte, l'intendente di
          finanza con ordinativo di pagamento  entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta".