Art. 64 Risultanze ed epurazione dei ruoli 1. Il concessionario, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati. 2. In caso di dubbio sull'entita' del contribuente il concessionario puo' richiedere gli opportuni chiarimenti. 3. Il concessionario, se rileva l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalita' e del domicilio dei contribuenti, deve farle denuncia all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o dell'ente interessato entro tre mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli eventuali provvedimenti di sgravio, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 4. Se un contribuente iscritto nei ruoli e' deceduto o, se persona giuridica, e' estinta o se il presupposto dell'imposizione e' venuto meno, ovvero se e' stata iscritta nei ruoli una partita di cui e' stata riconosciuta l'inesigibilita' o per l'importo di essa e' stata presentata domanda di rimborso per due anni consecutivi, il concessionario, in qualsiasi momento, deve informare l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente interessato. 5. Se sussistono le ragioni di inesigibilita' di cui al comma 4, le relative partite in carico, nonche' le altre eventuali dovute dagli stessi soggetti, sono iscritte nei ruoli successivi senza obbligo del non riscosso come riscosso. In caso di errata iscrizione di applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 2.
Nota all'art. 64: Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e' il seguente: "Art. 41 (Rimborso d'ufficio). - Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. La stessa disposizione, si applica, il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis. Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta".