Art. 65 Ruoli a carico di soggetti sottoposti a procedure concorsuali 1. I ruoli, di qualsiasi specie, a carico di soggetti sottoposti a una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla procedura di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, ovvero ad una delle preocedure ad esse assimilate, sono affidati in riscossione al concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. 2. Se l'assoggettamento alle suddette procedure concorsuali avviene successivamente all'emissione del ruolo ed il concessionario non ha ancora presentato la relativa domanda di rimborso per inesigibilita', l'intendente di finanza, con proprio provvedimento, ne dispone la riscossione quale ruolo al semplice riscosso. Se sono stati effettuati versamenti, anche parziali, per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario ha diritto di usufruire di una corrispondente dilazione sul primo versamento utile sulla base di provvedimento dell'intendente di finanza. 3. I concessionari sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.
Nota all'art. 65: - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa". - Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1979), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1979), concerne: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".