Art. 65 
    Ruoli a carico di soggetti sottoposti a procedure concorsuali 
 
  1. I ruoli, di qualsiasi specie, a carico di soggetti sottoposti  a
una delle procedure concorsuali di cui  al  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, alla procedura di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile  1979,  n.
95, ovvero ad una delle preocedure ad esse assimilate, sono  affidati
in riscossione al concessionario senza  l'obbligo  del  non  riscosso
come riscosso. 
  2. Se l'assoggettamento alle suddette procedure concorsuali avviene
successivamente all'emissione del ruolo ed il concessionario  non  ha
ancora presentato la relativa domanda di rimborso per inesigibilita',
l'intendente di finanza, con proprio  provvedimento,  ne  dispone  la
riscossione  quale  ruolo  al  semplice  riscosso.  Se   sono   stati
effettuati versamenti, anche parziali, per effetto  dell'obbligo  del
non riscosso come riscosso, il concessionario ha diritto di usufruire
di una corrispondente dilazione sul primo versamento utile sulla base
di provvedimento dell'intendente di finanza. 
  3. I concessionari sono  tenuti  agli  adempimenti  degli  obblighi
previsti per la tutela e la riscossione del credito. 
 
          Nota all'art. 65:
          - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  81  del  6  aprile  1942,  reca:
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta amministrativa".
          - Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1979),  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  94  del  4  aprile
          1979),     concerne:     "Provvedimenti     urgenti     per
          l'amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in
          crisi".