Art. 69 
                    Riscossione di altre entrate 
1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione  coattiva
dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla 
utilizzazione dei beni del demanio pubblico e 
  del patrimonio indispensabile dello  Stato,  nel  caso  di  mancato
spontaneo pagamento. 
2. Provvede altresi alla riscossione delle  entrate  patrimoniali  ed
assimilate nonche' dei contributi di spettanza degli enti locali. 
3. La riscossione delle somme di cui ai commi 1  e  2  e'  effettuata
mediante ruolo; per la formazione del  ruolo  e  per  la  riscossione
delle  somme  iscritte  si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 67, comma 2.