Art. 69 Riscossione di altre entrate 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indispensabile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento. 2. Provvede altresi alla riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate nonche' dei contributi di spettanza degli enti locali. 3. La riscossione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste dall'articolo 67, comma 2.