Art. 70 
     Autorizzazione al terzo incanto di enti diversi dallo Stato 
 
  1. Le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 86 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  si
applicano anche quando il concessionario  procede  all'espropriazione
soltanto per la riscossione di entrae spettanti ad enti diversi dallo
Stato, iscritte in ruoli diversi  da  quelli  dei  tributi  erariali,
intendendosi     sostituito     l'ente     impositore     all'ufficio
dell'amministrazione finanziaria. 
 
          Nota all'art. 70:
          Il testo dell'intero art. 86  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 602/1973 e' il seguente:
          "Art.   86   (Formalita'   per  l'autorizzazione  al  terzo
          incanto).  -  Ai  fini  dell'autorizzazione  prevista   dal
          secondo comma dell'art. 85 l'esattore, nel termine di dieci
          gioni  dalla  data  del  secondo  incanto,  deve  informare
          l'ufficio delle imposte e trasmettere tutti gli atti  della
          procedura esecutiva.
          L'ufficio  trasmette  gli  atti  all'intendente  di finanza
          esprimendo i proprio motivato parere  circa  l'opportunita'
          di procedere al terzo incanto.
          L'intendente   di   finanza   comunica   la  sua  decisione
          all'esattore almeno otto giorni prima  della  data  fissata
          per il terzo incanto.
          Quando   trattasi   di  appezzamenti  di  terreni  in  zone
          abbandonate o impervie, l'esattore e' tenuto  a  segnalarli
          all'intendente    di    finanza   con   la   richiesta   di
          autorizzazione a procedere al terzo incanto.   L'intendente
          di finanza, prima di accordare l'autorizzazione, interpella
          l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per conoscere se
          l'eventuale  devoluzione allo Stato possa essere utile alle
          esigenze  della  bonifica,  dell'assestamento  delle   zone
          incolte o franose o alla coltura boschiva".