Art. 70 Autorizzazione al terzo incanto di enti diversi dallo Stato 1. Le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche quando il concessionario procede all'espropriazione soltanto per la riscossione di entrae spettanti ad enti diversi dallo Stato, iscritte in ruoli diversi da quelli dei tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente impositore all'ufficio dell'amministrazione finanziaria.
Nota all'art. 70: Il testo dell'intero art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e' il seguente: "Art. 86 (Formalita' per l'autorizzazione al terzo incanto). - Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 85 l'esattore, nel termine di dieci gioni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio delle imposte e trasmettere tutti gli atti della procedura esecutiva. L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo i proprio motivato parere circa l'opportunita' di procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza comunica la sua decisione all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto. Quando trattasi di appezzamenti di terreni in zone abbandonate o impervie, l'esattore e' tenuto a segnalarli all'intendente di finanza con la richiesta di autorizzazione a procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza, prima di accordare l'autorizzazione, interpella l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per conoscere se l'eventuale devoluzione allo Stato possa essere utile alle esigenze della bonifica, dell'assestamento delle zone incolte o franose o alla coltura boschiva".