Art. 72 
           Versamento delle somme riscosse mediante ruoli 
1. Per le entrate iscritte a ruolo con  l'obbligo  del  non  riscosso
come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione
di tesoreria provinciale dello Stato ed  alle  tesorerie  degli  enti
creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza: 
a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza  i  sei  decimi
dell'importo di ciascuna rata; 
b) entro il quattordicesimo giorno del  terzo  mese  successivo  alla
scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata. 
2. Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del non riscosso i
versamenti devono essere effettuati entro  il  giorno  ventisette  di
ciascun  mese,  per  l'importo  delle  rate  effettivamente  riscosse
dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno  dodici  di
ciascun mese per l'importo delle  rate  effettivamente  riscosse  dal
sedici all'ultimo giorno del mese precedente. 
3.  Le  cedole  del  debito  pubblico,  versate  dai  contribuenti  a
pagamento delle imposte  erariali,  vanno  versate  alla  sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato. 
4. I buoni di discarico allegati agli  elenchi  di  sgravio,  di  cui
all'articolo 33  del  presente  decreto,  sono  accetti  come  denaro
contante. Se l'ammontare e'  superiore  all'importo  da  versare,  la
differenza  e'  imputata  in  riduzione  dei  successivi   versamenti
previsti dal presente articolo. 
5. Ai fini dei  versamenti  di  cui  al  comma  1,  dall'importo  dei
versamenti,  va  detratto,  oltre   al   compenso   di   riscossione,
l'ammontare delle  somme  che  il  concessionario  e'  autorizzato  a
trattenere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli  62,64,  65  e
86. Tale detrazione potra' essere effettuata: 
a) per intero  nel  primo  versamento  utile,  nel  caso  in  cui  la
concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi  all'importo  da
dedurre sono stati versati ai sensi del comma 1, lettera a) e b); 
b) nei limiti rispettivamente del 60  e  del  40  per  cento,  se  al
momento della concessione  tali  versamenti  non  sono  stati  ancora
eseguiti, da valere alle scadenze dei versamenti di cui al  comma  1,
lettera a) e b). 
6. Con il decreto previsto nel comma 2 dell'articolo 63 vengono  ema-
nate disposizioni relative alla resa contabilita' amministrative alle
ragionerie provinciali dello Stato.