Art. 73 
       Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti 
 
  1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere  di  ogni  decade
del mese, il concessionario versa, distintamente  per  imposta,  alla
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse
degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade
stessa per i versamenti diretti  al  netto  delle  somme  oggetto  di
dilazione e di sgravio a norma degli articoli  62,  comma  2,  e  86,
comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme  per
le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da  parte
dell'uffico dei conti correnti postali. 
  2. I concessionari indicati all'articolo 31, comma 1, lettere a)  e
b),  devono  versare  presso  le  competenti  sezioni  di   tesoreria
provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalita'
di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo  230  del  regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924,  n.  827,  e
successive modificazioni, le  somme  riscosse  a  titolo  di  imposte
erariali escluse quelle affluite aul conto corrente postale vincolato
a  favore  dello  Stato  che  devono  essere  versate  solo   tramite
postagiro. 
  3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade  del  mese  cade  in
giorno non  lavorativo,  i  concessionari  devono  contabilizzare  le
ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo  della  terza
decade  come  se  introitate  nella  decade  precedente;  la   stessa
disposizione vale per le ritenute per  le  quali  in  tal  giorno  e'
pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte  dell'ufficio
dei conti correnti postali. 
  4. Entro i cinque giorni  successivi  alle  scadenze  previste  dal
comma 1,  il  concessionario  trasmette  alla  competente  ragioneria
provinciale  dello  Stato  una  distinta   in   triplice   esemplare,
riepilogativa dei versamenti effettuati  separatamente  per  ciascuna
imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta. 
  5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve  essere
indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo  della
commissione  e  della  ripartizione,  ove  occorra,  fra   gli   enti
destinatari degli importi di rispettiva spettanza  e  delle  relative
quote di commissioni. 
  6.  Nella  distinta  devono  essere  annotati  gli  estremi   delle
quietanze di tesoreria e delle quietanze  emesse  dalle  casse  degli
enti destinatari. Se il versamento e' effettuato  a  mezzo  di  conto
corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli  estremi
di tale versamento. 
  7. Gli interessi maturati  sul  conto  corrente  vincolato  di  cui
all'articolo 7, comma 4, devono essere versati  alla  prima  scadenza
successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento. 
 
          Nota all'art. 73:
          Il    testo    dell'art.    230    del    regolamento   per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e' il seguente:
          "Art.  230.  - I versamenti di somme nelle tesorerie devono
          essere fatti in denaro effettivo.
          Le somme da versarsi in danaro possono anche essere spedite
          alle tesorerie col mezzo di vaglia postali,  la  cui  spesa
          pero'  resta,  di regola, a carico dei mittenti, oppure con
          assegni o  vaglia  cambiari  dell'istituto  incaricato  del
          servizio di tesoreria.
          Gli  agenti  della  riscossione,  che  sono autorizzati dal
          direttore generale del tesoro a versare soltanto  somme  in
          contanti  in  una sezione di tesoreria di provincia diversa
          da  quella  in  cui  risiedono,   ritirano   all'atto   del
          versamento  del  danaro  vaglia del tesoro sulla sezione di
          tesoreria della  propria  provincia.  Questa  accetta  tali
          vaglia  come  danaro  effettivo, e ne rilascia quietanza di
          entrata a favore dell'agente che fa il versamento".