Art. 73 Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti 1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per i versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'uffico dei conti correnti postali. 2. I concessionari indicati all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite aul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro. 3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tal giorno e' pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali. 4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta. 5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni. 6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento. 7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'articolo 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento.
Nota all'art. 73: Il testo dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' il seguente: "Art. 230. - I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo. Le somme da versarsi in danaro possono anche essere spedite alle tesorerie col mezzo di vaglia postali, la cui spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti, oppure con assegni o vaglia cambiari dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, ritirano all'atto del versamento del danaro vaglia del tesoro sulla sezione di tesoreria della propria provincia. Questa accetta tali vaglia come danaro effettivo, e ne rilascia quietanza di entrata a favore dell'agente che fa il versamento".