Art. 77 Presentazione della domanda di rimborso 1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o all'ente che ha emesso il ruolo entro dodici mesi da quello di scadenza dell'ultima rata. 2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si e' protratta oltre il termine di cui al comma 1 per causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta. 3. Se la procedura di fallimento e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che e' divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua applicazione nel foglio annunzi legali. 4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, della legge 3 aprile 1979 n. 95, e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui e' divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori. 5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato. 6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori, la domanda di discarico, o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato. 7. In caso di eredita' accettata con beneficio di inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredita' giacente, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel foglio annunzi legali dello stato di graduazione, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti. 8. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi: 9. Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione, e' restituito al concessionario in segno di ricevuta. 10. La domanda puo' anche essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e' consegnata all'ufficio postale.
Nota all'art. 77: Per l'oggetto del decreto-legge n. 26/1979 si veda nelle note al successivo art. 78.