Art. 79 Verbali di pignoramento 1. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, se il credito per cui procede e' complessivamente superiore a lire 500 mila, il concessionario che ha avuto in carico il ruolo esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale, all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo. 2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui e' intestato il verbale di pignoramento, ovvero che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe. 3. L'ufficio finanziario ovvero l'ente che ha emesso il ruolo, appone entro novanta giorni dalla ricezione del verbale il proprio visto, indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui e' a conoscenza per l'esperimento di ulteriori proce- dure esecutive. 4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o l'ente abbia apposto il proprio visto, il concessionario e' autorizzato a presentare la domanda di rimborso o di discarico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80. 5. I verbali possono essere inviati per il visto all'ufficio competente anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e' consegnata all'ufficio postale.