Art. 79 
                       Verbali di pignoramento 
 
  1. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, se il  credito
per cui procede e' complessivamente superiore a  lire  500  mila,  il
concessionario che ha  avuto  in  carico  il  ruolo  esibisce,  entro
novanta  giorni,  il  relativo  verbale,  all'ufficio  finanziario  o
all'ente che ha emesso il ruolo. 
  2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui
risulta l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui e' intestato  il
verbale di pignoramento, ovvero che le stesse non risultano  iscritte
all'anagrafe. 
  3. L'ufficio finanziario ovvero l'ente  che  ha  emesso  il  ruolo,
appone entro novanta giorni dalla ricezione del  verbale  il  proprio
visto, indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e  ogni  altro
elemento utile, di cui e' a conoscenza per l'esperimento di ulteriori
proce- dure esecutive. 
  4. Trascorso tale  termine  senza  che  l'ufficio  o  l'ente  abbia
apposto  il  proprio  visto,  il  concessionario  e'  autorizzato   a
presentare la domanda di rimborso  o  di  discarico,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 80. 
  5. I verbali  possono  essere  inviati  per  il  visto  all'ufficio
competente anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.  In
tal caso l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in
cui la raccomandata e' consegnata all'ufficio postale.