Art. 80 
                           Nuove procedure 
 
  1. Il concessionario e' tenuto nei termini, di cui all'articolo 75,
ad esperire le procedure esecutive sulla base degli elementi annotati
nel  verbale  ai  sensi  dell'articolo  79,   e   delle   indicazioni
eventualmente fornite dall'ufficio finanziario o  dall'ente,  che  ha
emesso  il  ruolo  anche  successivamente  alla  presentazione  della
domanda di rimborso o di discarico. 
  2. Il rimborso o il  discarico  rimane  sospeso  finche'  non  sono
esaurite le nuove procedure, salvo il disposto dell'articolo 86.