Art. 80 Nuove procedure 1. Il concessionario e' tenuto nei termini, di cui all'articolo 75, ad esperire le procedure esecutive sulla base degli elementi annotati nel verbale ai sensi dell'articolo 79, e delle indicazioni eventualmente fornite dall'ufficio finanziario o dall'ente, che ha emesso il ruolo anche successivamente alla presentazione della domanda di rimborso o di discarico. 2. Il rimborso o il discarico rimane sospeso finche' non sono esaurite le nuove procedure, salvo il disposto dell'articolo 86.