Art. 81 Irreperibilita' del debitore 1. Se il debitore risulta ancora irreperibile all'atto della notificazione dell'avviso di mora relativo alla seconda rata consecutiva o all'ultima rata del ruolo non pagata, ovvero nei casi previsti dall'articolo 75, comma 1, lettera a), relativo all'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo del verbale di pignoramento negativo e deve essere esibito al visto anche se il credito non supera complessivamente lire 500 mila. 2. Quando l'avviso di mora e' notificato dal messo notificatore, deve esserne fatta annotazione nello speciale registro cronologico a lui intestato ed affidato per il quale valgono le disposizioni previste dal registro cronologico dell'ufficiale di riscossione. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 79.