Art. 81 
                    Irreperibilita' del debitore 
 
  1. Se il debitore risulta ancora irreperibile all'atto della 
notificazione dell'avviso di mora relativo alla seconda 
  rata consecutiva o all'ultima rata del ruolo non pagata, ovvero nei
casi  previsti  dall'articolo  75,  comma  1,  lettera  a),  relativo
all'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo  del  verbale
di pignoramento negativo e deve essere esibito al visto anche  se  il
credito non supera complessivamente lire 500 mila. 
2. Quando l'avviso di mora e' notificato dal messo notificatore, deve
esserne fatta annotazione nello speciale registro cronologico  a  lui
intestato ed affidato per il quale valgono le  disposizioni  previste
dal registro cronologico dell'ufficiale di riscossione. 
3. Per quanto non previsto dal  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 79.