Art. 82 
                   Perdita del diritto al rimborso 
 
  1. Il concessionario decade dal diritto al rimborso: 
a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha proceduto in  via
   esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti; 
b) quando gli atti della procedura  esecutiva  risultano  viziati  da
   irregolarita' salvo che egli non dimostri che l'irregolarita'  non
   ha influito sull'esito della stessa procedura; 
c) quando la mancata riscossione e'  dovuta  a  fatto  imputabile  al
   custode dei beni pignorati: in tal caso  il  diritto  al  rimborso
   spetta per l'ammontare che eccede il valore dei beni pignorati: d)
   quando   non   ha   proceduto   alla   comunicazione    prescritta
   dall'articolo 97 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
   settembre 1973, n. 602. 
  2. Se la perdita del diritto al rimborso e' causata da fatto 
   imputabile al concessionario delegato, il delegante ha diritto  di
   rivalersi nei confronti di quest'ultimo con le procedure  previste
   dagli articoli 56 e seguenti. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando il 
   concessionario dichiarato decaduto o revocato ha perso il  diritto
   al rimborso delle somme anticipate,  ai  sensi  dell'articolo  74,
   comma 2, per fatto imputabile  al  concessionario  o  al  delegato
   provvisorio succedutogli. 
 
          Nota all'art. 82:
          Il testo dell'art. 97  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  602/1973 e' il seguente:
          "Art.  97  (Morosita'  nel  pagamento  di  imposte riscosse
          mediante  ruoli).  -  Per  mancato   pagamento   di   tutto
          dell'unica  rata  di  un  medesimo ruolo quando il relativo
          ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena
          pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.
          Del mancato pagamento l'esattore  deve  dare  comunicazione
          all'ufficio  delle  imposte  entro  sessanta  giorni  dalla
          scadenza  della  rata  dalla  quale  si  e'  verificata  la
          morosita'.
          Se  il  mancato  pagamento  e'  posto in essere da soggetti
          esercenti  imprese  commerciali  l'intendente  di   finanza
          promuove  la  dichiarazione  di  fallimento, ferma restando
          l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.
          La dichiarazione di fallimento puo' essere  promossa  anche
          nei  confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34
          purche' si trovino  nelle  condizioni  previste  del  comma
          precedente.
          Non  si  da luogo all'applicazione della pena pecuniaria se
          il contribuente prova che il  mancato  pagamento  e'  stato
          determinato da impossibilita' economica.
          Il  contribuente  incorso  in  morosita'  che,  al  fine di
          sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto
          sui  propri  o  sui  propri  o  sugli  altrui   beni   atti
          fraudolenti  che  rendono  in  tutto  o in parte inefficace
          l'esecuzione esattoriale e' punito con la reclusione fino a
          tre anni.
          La  condanna  per  il  reato  di  cui  al  precedente comma
          importata, per un periodo  di  tre  anni,  le  interdizioni
          previste  negli  articoli  28  e  30  del  codice  penale e
          l'incapacita' prevista nell'art.  2641  del  codice  civile
          nonche'  la cancellazione, per lo stesso periodo, dell'albo
          nazionale  dei  costruttori  o  dagli  albi  o  elenchi  di
          fornitori  delle  pubbliche amministrazioni. Le stesse pene
          accessorie  possono   essere   applicate   provvisoriamente
          durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 14 del
          codice penale".