Art. 82 Perdita del diritto al rimborso 1. Il concessionario decade dal diritto al rimborso: a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti; b) quando gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarita' salvo che egli non dimostri che l'irregolarita' non ha influito sull'esito della stessa procedura; c) quando la mancata riscossione e' dovuta a fatto imputabile al custode dei beni pignorati: in tal caso il diritto al rimborso spetta per l'ammontare che eccede il valore dei beni pignorati: d) quando non ha proceduto alla comunicazione prescritta dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Se la perdita del diritto al rimborso e' causata da fatto imputabile al concessionario delegato, il delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha perso il diritto al rimborso delle somme anticipate, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, per fatto imputabile al concessionario o al delegato provvisorio succedutogli.
Nota all'art. 82: Il testo dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e' il seguente: "Art. 97 (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli). - Per mancato pagamento di tutto dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita'. Se il mancato pagamento e' posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma. La dichiarazione di fallimento puo' essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purche' si trovino nelle condizioni previste del comma precedente. Non si da luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica. Il contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale e' punito con la reclusione fino a tre anni. La condanna per il reato di cui al precedente comma importata, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista nell'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dell'albo nazionale dei costruttori o dagli albi o elenchi di fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 14 del codice penale".