Art. 86 
                         Sgravio provvisorio 
 
  1. Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda  di  rimborso
senza che l'ufficio  competente  dell'amministrazione  finanziaria  o
l'ente  impositore  abbia  provveduto   agli   adempimenti   di   sua
competenza, il concessionario, se la domanda e' stata presentata  nei
termini e non sia priva di documentazione, ha  diritto  allo  sgravio
provvisorio in  misura  pari  al  90  per  cento  dell'importo  della
domanda. Se ricorrono particolari circostanze il  servizio  centrale,
su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura  pari
al 100 per cento dell'importo della domanda. 
  2. Quando la domanda di rimborso e' stata trasmessa  all'intendente
di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  2,   lo   sgravio
provvisorio non puo' essere autorizzato che dal servizio centrale. 
  3. Lo sgravio, entro il termine di trenta gioni dalla richiesta, e'
disposto   con   provvedimento   dell'ufficio    dell'amministrazione
finanziaria, o  dell'ente  creditore  e  deve  essere  comunicato  al
concessionario e all'intendente di finanza da questo alla  ragioneria
provinciale di Stato. 
  4. Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma  3,
deve essere comunicato al cassiere dell'ente creditore. 
  5. L'importo dello sgravio provvisorio e'  imputato  a  diminuzione
del carico dei ruoli che il concessionario deve  versare  alla  prima
scadenza utile. In caso di incapienza, la differenza  e'  imputata  a
diminuzione del versamento  delle  entrate  per  versamenti  diretti.
L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei  ruoli
o dei versamenti diretti e' determinato  dall'intendente  di  finanza
con decreto.