Art. 86 Sgravio provvisorio 1. Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, il concessionario, se la domanda e' stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90 per cento dell'importo della domanda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al 100 per cento dell'importo della domanda. 2. Quando la domanda di rimborso e' stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non puo' essere autorizzato che dal servizio centrale. 3. Lo sgravio, entro il termine di trenta gioni dalla richiesta, e' disposto con provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o dell'ente creditore e deve essere comunicato al concessionario e all'intendente di finanza da questo alla ragioneria provinciale di Stato. 4. Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma 3, deve essere comunicato al cassiere dell'ente creditore. 5. L'importo dello sgravio provvisorio e' imputato a diminuzione del carico dei ruoli che il concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In caso di incapienza, la differenza e' imputata a diminuzione del versamento delle entrate per versamenti diretti. L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti e' determinato dall'intendente di finanza con decreto.