Art. 91 
                             Collettore 
 
  1.   Il   concessionario,   deve   nominare,   sotto   la   propria
responsabilita' uno o piu' collettori che lo rappresentano  in  tutte
le funzioni e gli atti inerenti al servizio di riscossione,  e  nelle
operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria; nei rapporti  con
gli enti interessati  il  potere  di  rappresentanza  deve  risultare
espressamente dalla patente. 
  2. Il collettore inoltre puo' rappresentare il  concessionario  nei
giudizi avanti al pretore anche se non e' munito di apposita procura. 
3. Possono essere nominati  collettori  gli  iscritti  nell'albo  dei
collettori, purche' non sussistano le cause di incompatibilita' indi-
cate nel comma 3 dell'articolo 31.