Art. 91 Collettore 1. Il concessionario, deve nominare, sotto la propria responsabilita' uno o piu' collettori che lo rappresentano in tutte le funzioni e gli atti inerenti al servizio di riscossione, e nelle operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria; nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente. 2. Il collettore inoltre puo' rappresentare il concessionario nei giudizi avanti al pretore anche se non e' munito di apposita procura. 3. Possono essere nominati collettori gli iscritti nell'albo dei collettori, purche' non sussistano le cause di incompatibilita' indi- cate nel comma 3 dell'articolo 31.