Art. 94 Istituzione e tenuta dell'albo dei collettori 1. Presso il servizio centrale della riscossione e' istituito l'albo nazionale dei collettori, la cui tenuta e' affidata ad una commissione composta: a) dal dirigente del servizio centrale o da un primo dirigente, da lui delegato, che la presiede: b) da due rappresentanti del servizio centrale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente; c) da due rappresentanti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente; d) da due rappresentanti dei concessionari e da due rappresentanti dei lavori dipendenti scelti tra terne rispettivamente designate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentate. 2. La commissione, assistita da un segretario scelto tra i funzionari del servizio centrale, dura in carica cinque anni ed ai suoi membri, che possono essere confermati, non compete alcuna indennita'.