Art. 94 
            Istituzione e tenuta dell'albo dei collettori 
 
  1. Presso il  servizio  centrale  della  riscossione  e'  istituito
l'albo nazionale dei collettori, la cui tenuta  e'  affidata  ad  una
commissione composta: 
a) dal dirigente del servizio centrale o da un  primo  dirigente,  da
   lui delegato, che la presiede: 
b) da due rappresentanti del  servizio  centrale  con  qualifica  non
   inferiore a quella di primo dirigente; 
c) da due rappresentanti del Ministero dell'interno con qualifica non
   inferiore a quella di primo dirigente; 
d) da due rappresentanti dei concessionari e  da  due  rappresentanti
   dei lavori dipendenti scelti tra terne  rispettivamente  designate
   dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentate. 
  2.  La  commissione,  assistita  da  un  segretario  scelto  tra  i
funzionari del servizio centrale, dura in carica cinque  anni  ed  ai
suoi membri,  che  possono  essere  confermati,  non  compete  alcuna
indennita'.