Art. 95 Funzionamento della commissione 1. La commissione di cui all'articolo 94 si riunisce su convocazione del presidente ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta dell'albo. 2. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri della commissione e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. Le norme per la formazione e la tenuta dell'albo e per gli esami di idoneita' alle funzioni di collettore sono fissate con decreto del Ministro delle Finanze.