Art. 95 
                   Funzionamento della commissione 
 
  1.  La  commissione  di  cui  all'articolo  94   si   riunisce   su
convocazione del presidente ed ha il compito  di  pronunciarsi  sulle
domande  di  iscrizione,  sulla  cancellazione  e  sospensione  degli
iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta dell'albo. 
  2. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la  presenza  della
maggioranza dei suoi membri della commissione e le deliberazioni sono
adottate con il voto della  maggioranza  dei  presenti;  in  caso  di
parita' prevale il voto del presidente. 
  3. Le norme per la formazione e la tenuta dell'albo e per gli esami
di idoneita' alle funzioni di collettore sono fissate con decreto del
Ministro delle Finanze.