Art. 97 Cause di esclusione 1. Non possono essere iscritti nell'albo dei collettori: a) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati; b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. c) coloro nei cui confronti, a causa di irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni, si e' proceduto a risoluzioni del rapporto di lavoro ovvero e' stata disposta la revoca della patente; d) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici; e) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1945, n. 575, e successive modificazioni, o sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura.
Note all'art. 97: - Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante "Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, pubblicato nell suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, e' il seguente: "Art. 22 (Cause di decadenza). - L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli articoli 46, 47, 51 e 69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e' dichiarato decaduto: 1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori; 2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore; 3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consec- utive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori. Puo' essere altresi', dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorche' la cauzione sia stata reintegrata. E' considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro". - La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965, reca "Disposizioni contro la mafia". - Per il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale si veda nelle note all'art. 31.