Art. 97 
                         Cause di esclusione 
 
  1. Non possono essere iscritti nell'albo dei collettori: 
a) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati; 
b) coloro  che  sono  stati  dichiarati  decaduti   dall'ufficio   di
   esattore, ai sensi dell'articolo 22  del  decreto  del  Presidente
   della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. 
c) coloro nei  cui  confronti,  a  causa  di  irregolarita'  o  abusi
   commessi nell'esercizio delle loro funzioni,  si  e'  proceduto  a
   risoluzioni del rapporto di lavoro ovvero  e'  stata  disposta  la
   revoca della patente; 
d) coloro che sono stati condannati per delitti  contro  la  pubblica
   amministrazione,  l'amministrazione  della  giustizia,   la   fede
   pubblica o il patrimonio ovvero per delitti non  colposi  punibili
   con pena detentiva non inferiore ad un anno o  che  comportano  la
   interdizione dai pubblici uffici; 
e) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti  o  provvedimenti
   di  cui  alla  legge  31  maggio  1945,  n.  575,   e   successive
   modificazioni, o sentenze  passate  in  giudicato  o  procedimenti
   penali per i delitti previsti dagli articoli  416  e  416-bis  del
   codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di
   cattura. 
 
                               Note all'art. 97:
          - Il testo dell'art. 22 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante "Modifiche ed
          integrazioni  al  testo unico delle leggi sui servizi della

          riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  maggio  1963,  n.   858,
          pubblicato nell suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n.
          268 del 16 ottobre 1973, e' il seguente:
          "Art.  22 (Cause di decadenza). - L'esattore, oltre che nei
          casi previsti dagli articoli 46, 47,  51  e  69  del  testo
          unico 15 maggio 1963, n. 858, e' dichiarato decaduto:
          1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori;
          2)  quando  abbia  abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un
          collettore;
          3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non  consec-
          utive,  i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto
          oppure li abbia eseguiti per importi inferiori.
          Puo' essere  altresi',  dichiarato  decaduto  quando  abbia
          commesso  gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando
          sia   stata   ordinata    per    due    rate    consecutive
          l'espropriazione  della  cauzione ai sensi dell'art. 12 del
          presente  decreto   ancorche'   la   cauzione   sia   stata
          reintegrata.
          E'  considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma
          anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi  derivanti
          dai contratti collettivi di lavoro".
          -  La  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  138  del  5  giugno   1965,   reca
          "Disposizioni contro la mafia".
          -  Per  il  testo  degli  articoli 416 e 416-bis del codice
          penale si veda nelle note all'art. 31.