Art. 2 Istruzioni ministeriali 1. Il Ministro delle finanze con propri decreti: a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati; b) fissa la data di attuazione del sistema automatizzato per i singoli tributi e per le altre entrate affidate al servizio di riscossione, a norma dell'articolo 1, comma 2.