Art. 2 
                       Istruzioni ministeriali 
1. Il Ministro delle finanze con propri decreti: 
a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione  dei  ruoli,
degli elenchi e degli altri documenti automatizzati; 
b) fissa la data  di  attuazione  del  sistema  automatizzato  per  i
singoli tributi e per  le  altre  entrate  affidate  al  servizio  di
riscossione, a norma dell'articolo 1, comma 2.