Art. 3 Affidamento del servizio e articolazione nei centri elettrocontabili 1. La compilazione autorizzata dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'articolo 1 e' effettuata dal consorzio, in concessione amministrativa, per tutto il territorio della Repubblica, attraverso i propri centri elettrocontabili. 2. All'affidamento del servizio ed alla approvazione della relativa convenzione sara' provveduto con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La durata della prima concessione e' di cinque anni: le successive concessioni potranno avere durata decennale. Alle singole scadenze l'amministrazione ha facolta' di determinare compiti ed attivita' concorrenti la riscossione dei tributi da affidare al consorzio.