Art. 3 
            Affidamento del servizio e articolazione nei 
                       centri elettrocontabili 
  1. La compilazione autorizzata  dei  ruoli,  degli  elenchi  e  dei
documenti indicati all'articolo 1 e'  effettuata  dal  consorzio,  in
concessione amministrativa, per tutto il territorio della Repubblica,
attraverso i propri centri elettrocontabili. 
  2. All'affidamento del servizio ed alla approvazione della relativa
convenzione sara' provveduto con decreto del Ministro delle  finanze,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  3. La  durata  della  prima  concessione  e'  di  cinque  anni:  le
successive concessioni potranno avere durata decennale. Alle  singole
scadenze l'amministrazione ha  facolta'  di  determinare  compiti  ed
attivita' concorrenti la  riscossione  dei  tributi  da  affidare  al
consorzio.