Art. 11. 
  1. Ai fini della deducibilita' delle perdite su  crediti,  a  norma
dell'art. 66, comma 3, del testo  unico,  il  debitore  si  considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi. 
 
          Nota all'art. 11:
             Si  trascrive  il  testo  dell'intero  art. 66 del testo
          unico delle imposte sui redditi, e' il seguente:
             "Art.   66  (Minusvalenze  patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni  relativi
          all'impresa,   diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  1
          dell'articolo  53,  determinate  con  gli  stessi   criteri
          stabiliti  per  la  determinazione  delle plusvalenze, sono
          deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere  a)  e
          b) del comma 1 e del comma 5 dell'art. 54.
             2.  Si  considerano  sopravvenienze  passive  il mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a   formare   il   reddito   in   precedenti  esercizi,  il
          sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di  ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
          attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
             3.  Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
          costo non ammortizzato di essi, e  le  perdite  su  crediti
          sono  deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
          in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore  e'
          assoggettato a procedure concorsuali.
             4.  Per  le  perdite  derivanti  dalla partecipazione in
          societa' in nome collettivo e in  accomandita  semplice  si
          applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
             5.  I  versamenti  e  le  remissioni di debito di cui al
          comma 4 dell'art. 55 non  sono  ammessi  in  deduzione.  Il
          relativo    ammontare    si   aggiunge   al   costo   della
          partecipazione".