Art. 12. 
  1. Per le spese di cui all'art.  67,  comma  7,  del  testo  unico,
relative ai beni acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi  quelli
costruiti o fatti costruire, il limite percentuale  di  deducibilita'
ivi  stabilito  e'  calcolato  sulla   parte   del   relativo   costo
proporzionale alla durata del possesso. 
 
          Nota all'art. 12:
             Il  testo  dell'intero  art.  67  del  testo unico delle
          imposte sui redditi e' il seguente:
             "Art.  67  (Ammortamento  dei  beni  materiali). - 1. Le
          quote  di  ammortamento  del  costo  dei   beni   materiali
          strumentali  per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
             2.  La  deduzione  e'  ammessa in misura non superiore a
          quella risultante dall'applicazione al costo dei  beni  dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  ridotti  alla
          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
          per categorie di beni omogenei in base al  normale  periodo
          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
             3.  La  misura  massima indicata nel comma 2 puo' essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura
          stessa puo' essere elevata fino a due  volte  e  mezzo  nel
          primo  esercizio  e  nei  due  successivi, per ammortamento
          anticipato, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
          sia stata accantonata in apposito  fondo  del  passivo  che
          agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo
          ammortamenti.  Le  quote  di  ammortamento   stanziate   in
          bilancio   dopo  il  completamento  dell'ammortamento  agli
          effetti fiscali non  sono  deducibili  e  l'apposito  fondo
          concorre  a  formare  il  reddito per l'ammontare prelevato
          dall'imprenditore  o  distribuito  ai  soci  o  imputato  a
          capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
             4.  Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura
          inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
          ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli
          esercizi successivi, fermi restando  i  limiti  di  cui  ai
          precedenti  commi.  Tuttavia  se l'ammortamento fatto in un
          esercizio e' inferiore alla meta' della misura  massima  il
          minore  ammontare  non  concorre  a  formare  la differenza
          ammortizzabile, a meno  che  non  dipenda  dalla  effettiva
          minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del
          settore.
             5.   In   caso   di  eliminazione  di  beni  non  ancora
          completamente ammortizzati  dal  complesso  produttivo,  il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
             6.  Per  i beni il cui costo unitario non e' superiore a
          un milione di lire e'  consentita  la  deduzione  integrale
          delle  spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in cui sono
          state sostenute.
             7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
          e trasformazione, che dal bilancio non  risultino  imputate
          ad  incremento  del costo dei beni ai quali si riferiscono,
          sono deducibili nel  limite  del  5  per  cento  del  costo
          complessivo  di tutti i beni materiali ammortizzabili quale
          risulta all'inizio dell'esercizio  dal  registro  dei  beni
          ammortizzabili;  per  le  imprese  di nuova costituzione il
          limite percentuale si calcola, per il primo esercizio,  sul
          costo  complessivo  quale risulta alla fine dell'esercizio;
          per i beni ceduti nel  corso  dell'esercizio  la  deduzione
          spetta  in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed e'
          commisurata, per il cessionario, al costo di  acquisizione.
          L'eccedenza  e'  deducibile  per  quote costanti nei cinque
          esercizi  successivi.  Per  specifici  settori   produttivi
          possono  essere  stabiliti,  con decreto del Ministro delle
          finanze, diversi criteri e modalita'  di  deduzione.  Resta
          ferma  la  deducibilita'  nell'esercizio  di competenza dei
          compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi  per  la
          manutenzione  di  determinati  beni,  del  cui costo non si
          tiene conto nella  determinazione  del  limite  percentuale
          sopra indicato.
             8.  Per  i  beni  concessi in locazione finanziaria sono
          deducibili quote costanti di  ammortamento  determinate  in
          funzione  della durata del contratto e commisurate al costo
          del  bene   diminuito   del   prezzo   convenuto   per   il
          trasferimento  della  proprieta' al termine del contratto e
          non e' ammesso l'ammortamento anticipato; se  il  contratto
          ha per oggetto beni diversi dagli immobili la deduzione dei
          canoni da parte dell'impresa  utilizzatrice  e'  ammessa  a
          condizione  che  la  durata del contratto non sia inferiore
          alla meta' del periodo di  ammortamento  corrispondente  al
          coefficiente  stabilito,  a norma del comma 2, in relazione
          all'attivita' esercitata dall'impresa stessa.
             9.  Per  le  aziende  date  in affitto o in usufrutto le
          quote di ammortamento sono deducibili nella  determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
             10.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
          adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
          personale     o     familiare     dell'imprenditore    sono
          ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui  al  comma
          6,  nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
          deducibili i canoni di locazione  anche  finanziaria  e  di
          noleggio  e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per
          gli immobili utilizzati promiscuamente  e'  deducibile  una
          somma  pari  al  50 per cento della rendita catastale o del
          canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il
          contribuente   non   disponga  di  altro  immobile  adibito
          esclusivamente all'esercizio dell'impresa".