Art. 13. 
  1. Per i beni concessi in locazione finanziaria la  quota  costante
di ammortamento, di cui all'art. 67, comma 8,  del  testo  unico,  e'
determinata dividendo il costo ammortizzabile  ivi  indicato  per  il
numero degli esercizi, considerando tali anche le frazioni,  compresi
nella  durata  della   locazione   ed   e'   deducibile   a   partire
dall'esercizio nel quale e' avvenuta la consegna del bene. Gli stessi
criteri, con riferimento alla durata di  utilizzazione  prevista  dal
contratto o dalla legge, valgono per la determinazione e la deduzione
delle quote di ammortamento del costo dei diritti di cui all'art. 68,
comma 2, del testo unico. 
 
          Note all'art. 13:
             - Per il testo dell'intero art. 67 del testo unico delle
          imposte sui redditi si veda la nota all'art. 12.
             -  Il  testo dell'art. 68 del medesimo testo unico e' il
          seguente:
             "Art.  68  (Ammortamento  dei beni immateriali). - 1. Le
          quote  di   ammortamento   del   costo   dei   diritti   di
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali, dei marchi d'impresa e dei processi, formule e
          informazioni  relativi  ad  esperienze  acquisite  in campo
          industriale, commerciale o scientifico sono  deducibili  in
          misura non superiore a un terzo del costo.
             2.  Le  quote  di  ammortamento del costo dei diritti di
          concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo  del
          bilancio  sono  deducibili  in  misura  corrispondente alla
          durata di utilizzazione  prevista  dal  contratto  o  dalla
          legge.
             3.  Le  quote  di  ammortamento del valore di avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un quinto del valore stesso.
             4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'art. 67".