Art. 13. 1. Per i beni concessi in locazione finanziaria la quota costante di ammortamento, di cui all'art. 67, comma 8, del testo unico, e' determinata dividendo il costo ammortizzabile ivi indicato per il numero degli esercizi, considerando tali anche le frazioni, compresi nella durata della locazione ed e' deducibile a partire dall'esercizio nel quale e' avvenuta la consegna del bene. Gli stessi criteri, con riferimento alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge, valgono per la determinazione e la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei diritti di cui all'art. 68, comma 2, del testo unico.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'intero art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 12. - Il testo dell'art. 68 del medesimo testo unico e' il seguente: "Art. 68 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei marchi d'impresa e dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso. 4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'art. 67".