Art. 15. 
  1. La disposizione di cui all'art. 104, comma 2,  del  testo  unico
vale anche per le aziende e gli istituti di credito  abilitati  dalla
Banca d'Italia a compiere operazioni valutarie e in cambi. 
 
          Nota all'art. 15:
             Il  comma  2 dell'art. 104 del testo unico delle imposte
          sui redditi prevede, relativamente alla  Banca  d'Italia  e
          all'ufficio  italiano dei cambi, che ad essi si applichi la
          disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'art. 76, il
          quale e' cosi' formulato:
             "Per  le  imprese  che  in  conformita'  all'ordinamento
          valutario intrattengono conti autorizzati o conti  speciali
          in  valute  estere  le  poste  attive e passive si valutano
          secondo il cambio alla data di chiusura  dell'esercizio  ed
          e' consentita la contabilita' plurimonetaria".