Art. 15. 1. La disposizione di cui all'art. 104, comma 2, del testo unico vale anche per le aziende e gli istituti di credito abilitati dalla Banca d'Italia a compiere operazioni valutarie e in cambi.
Nota all'art. 15: Il comma 2 dell'art. 104 del testo unico delle imposte sui redditi prevede, relativamente alla Banca d'Italia e all'ufficio italiano dei cambi, che ad essi si applichi la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'art. 76, il quale e' cosi' formulato: "Per le imprese che in conformita' all'ordinamento valutario intrattengono conti autorizzati o conti speciali in valute estere le poste attive e passive si valutano secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio ed e' consentita la contabilita' plurimonetaria".