Art. 16. 
  1. Tra i versamenti di cui all'art. 123, comma 5, del  testo  unico
non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo  Stato
o da altri enti pubblici. 
 
          Nota all'art. 16:
             Il  testo  dell'art. 123, comma 5, del testo unico delle
          imposte sui redditi, come sostituito dall'art. 4, comma  2,
          del  decreto-legge  13  gennaio  1988,  n.  3,  in corso di
          conversione in legge, e' il seguente:
             "5.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
          patrimonio   netto   quale   risulta    dalla    situazione
          patrimoniale  di  cui  all'articolo 2502 del codice civile,
          senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli
          ultimi   ventiquattro  mesi  anteriori  alla  data  cui  si
          riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto  dei
          profitti e delle perdite della societa' le cui perdite sono
          riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello  in
          cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di
          ricavi, di cui all'articolo 2425- bis, parte prima, n.   1,
          del   codice   civile,  e  un  ammontare  delle  spese  per
          prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
          cui  all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice
          civile, superiore al 40  per  cento  di  quello  risultante
          dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".
             Si  trascrive,  per opportuna conoscenza, anche il testo
          degli articoli 2502 e 2425- bis del codice civile:
             "Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve
          essere  deliberata  da  ciascuna  delle  societa'  che   vi
          partecipano.
             La  deliberazione  di fusione deve essere depositata per
          l'iscrizione presso l'ufficio del registro  delle  imprese,
          insieme  con  la  situazione patrimoniale della societa' al
          tempo della deliberazione, a norma  del  primo,  secondo  e
          terzo comma dell'art.  2411".
             "Art. 2425-bis (Contenuto del conto dei profitti e delle
          perdite).  - Salve le disposizioni delle leggi speciali per
          le  societa' che esercitano particolari attivita', il conto
          dei profitti e delle perdite deve esporre  i  ricavi  ed  i
          costi  imputati  all'esercizio, indicando distintamente nel
          loro importo complessivo:
             Nei profitti:
              1)   i   ricavi   delle  vendite  e  delle  prestazioni
          raggruppati per categorie omogenee;
              2) i proventi degli investimenti immobiliari;
              3)   i   dividendi  delle  partecipazioni  in  societa'
          controllate e collegate;
              4) i dividendi delle partecipazioni in altre societa';
              5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;
              6) gli interessi dei crediti verso banche;
              7) gli interessi dei crediti verso societa' controllate
          e collegate;
              8) gli interessi dei crediti verso la clientela;
              9) gli interessi di altri crediti;
              10)  le  plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni
          non computabili tra i ricavi di cui al numero 1);
              11)  gli  incrementi degli impianti e di altri beni per
          lavori interni;
              12)  i  proventi  e i ricavi diversi da quelli indicati
          nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;
              13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati,
          prodotti finiti e merci;
             Nelle perdite:
              1)    le   esistenze   iniziali   di   materie   prime,
          semilavorati, prodotti finiti e merci;
              2)   le   spese   per   acquisti   di   materie  prime,
          semilavorati, prodotti finiti e merci;
              3)  le  spese  per  prestazioni di lavoro subordinato e
          relativi contributi;
              4) le spese per prestazioni di servizi;
              5)  le  imposte  e  tasse,  con separata indicazione di
          quelle relative a precedenti esercizi;
              6)   gli   interessi  e  gli  altri  oneri  sui  debiti
          obbligazionari;
              7)  gli interessi sui debiti verso societa' controllate
          e collegate;
              8) gli interessi sui debiti verso banche;
              9) gli interessi sugli altri debiti;
              10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
              11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;
              12)  gli  accantonamenti  ai fondi di liquidazione o di
          previdenza;
              13)  gli  accantonamenti  ai  fondi  di  copertura  del
          rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di  altre
          categorie di beni;
              14)  gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri
          specifici;
              15)  le  minusvalenze  risultanti  dalle valutazioni di
          bilancio relative alle varie categorie di beni;
              16)  le  spese  e le perdite diverse da quelle indicate
          nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.
             Sono vietati i compensi di partite".