Art. 16. 1. Tra i versamenti di cui all'art. 123, comma 5, del testo unico non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
Nota all'art. 16: Il testo dell'art. 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, in corso di conversione in legge, e' il seguente: "5. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425- bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 2502 e 2425- bis del codice civile: "Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi partecipano. La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale della societa' al tempo della deliberazione, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411". "Art. 2425-bis (Contenuto del conto dei profitti e delle perdite). - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo: Nei profitti: 1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee; 2) i proventi degli investimenti immobiliari; 3) i dividendi delle partecipazioni in societa' controllate e collegate; 4) i dividendi delle partecipazioni in altre societa'; 5) gli interessi dei titoli a reddito fisso; 6) gli interessi dei crediti verso banche; 7) gli interessi dei crediti verso societa' controllate e collegate; 8) gli interessi dei crediti verso la clientela; 9) gli interessi di altri crediti; 10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1); 11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni; 12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive; 13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; Nelle perdite: 1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; 2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; 3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi; 4) le spese per prestazioni di servizi; 5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi; 6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari; 7) gli interessi sui debiti verso societa' controllate e collegate; 8) gli interessi sui debiti verso banche; 9) gli interessi sugli altri debiti; 10) gli sconti e gli altri oneri finanziari; 11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni; 12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza; 13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni; 14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici; 15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni; 16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive. Sono vietati i compensi di partite".