Art. 17. 1. In caso di liquidazione ordinaria, di cui all'articolo 124 del testo unico, le dichiarazioni previste nei primi tre commi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere presentate, dal liquidatore o in mancanza dall'imprenditore, anche se si tratta di imprese individuali. La comunicazione all'ufficio delle imposte, prevista nel comma 1 del predetto art. 124, si considera effettuata alla data di consegna della raccomandata all'ufficio postale. 2. I presupposti per la determinazione del reddito, a norma dell'art. 79 o dell'art. 80 del testo unico, prevista nell'art. 124, commi 1 e 2, dello stesso testo unico, devono sussistere, rispettivamente, alla data di inizio della liquidazione o a quella di chiusura dell'esercizio precedente.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 124 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Art. 10 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicati". - Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi e' il seguente: "Art. 80 (Particolari categorie di imprese minori). - 1. Per le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalle leggi 25 luglio 1956, n. 860 e 8 agosto 1985, n. 443, e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo di imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate: a) imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 40 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire; b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 20 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire, 30 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire; c) intermediari e rappresentanti di commercio, rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, postali e simili: 50 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire, 55 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 60 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire. 2. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice".