Art. 17. 
  1. In caso di liquidazione ordinaria, di cui all'articolo  124  del
testo unico, le dichiarazioni previste nei primi tre commi  dell'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  devono  essere  presentate,  dal  liquidatore  o  in   mancanza
dall'imprenditore, anche se si  tratta  di  imprese  individuali.  La
comunicazione all'ufficio delle imposte, prevista  nel  comma  1  del
predetto art. 124, si considera  effettuata  alla  data  di  consegna
della raccomandata all'ufficio postale. 
  2. I  presupposti  per  la  determinazione  del  reddito,  a  norma
dell'art. 79 o dell'art. 80 del testo unico, prevista nell'art.  124,
commi  1  e  2,  dello  stesso  testo   unico,   devono   sussistere,
rispettivamente, alla data di inizio della liquidazione o a quella di
chiusura dell'esercizio precedente. 
 
          Note all'art. 17:
             -  Per  il  testo  dell'art.  124  del testo unico delle
          imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
             -   Il   testo  dell'art.  10  del  D.P.R.  n.  600/1973
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) e' il seguente:
             "Art.  10 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - In
          caso  di  liquidazione  di   societa'   o   enti   soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e di
          societa' o associazioni di cui all'art.  5  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.  597, il liquidatore, o in mancanza il
          rappresentante legale, deve presentare entro  quattro  mesi
          dalla  data  in cui ha effetto la deliberazione di messa in
          liquidazione la dichiarazione relativa al periodo  compreso
          tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.
             La  dichiarazione  relativa  al  risultato  finale delle
          operazioni di liquidazione  deve  essere  presentata  entro
          quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal
          deposito del bilancio finale, se prescritto.
             Se   la   liquidazione  si  prolunga  oltre  il  periodo
          d'imposta in corso  alla  data  indicata  nel  primo  comma
          devono  essere  presentate, nei termini stabiliti dall'art.
          9, la dichiarazione  relativa  alla  residua  frazione  del
          detto  periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
          d'imposta.
             Nei   casi   di  fallimento  e  di  liquidazione  coatta
          amministrativa le dichiarazioni di cui al primo  e  secondo
          comma  devono  essere  presentate,  anche  se  si tratta di
          imprese  individuali,  dal  curatore  o   dal   commissario
          liquidatore,   rispettivamente  entro  quattro  mesi  dalla
          nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del  fallimento
          e  della  liquidazione,  e le dichiarazioni di cui al terzo
          comma devono essere presentate  soltanto  se  vi  e'  stato
          esercizio provvisorio.
             Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di
          presentare le dichiarazioni  prescritte  dal  quarto  comma
          dell'art. 9 nei termini ivi indicati".
             -  Per  il  testo  dell'art.  79  del  testo unico delle
          imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
             -  Il  testo  dell'art. 80 del testo unico delle imposte
          sui redditi e' il seguente:
             "Art. 80 (Particolari categorie di imprese minori). - 1.
          Per le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalle
          leggi 25 luglio 1956, n. 860 e 8 agosto 1985, n. 443, e per
          le imprese autorizzate  all'esercizio  delle  attivita'  di
          commercio  al  minuto,  di  prestazioni  alberghiere  e  di
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande   nei   pubblici
          esercizi   e   nelle   mense  aziendali,  nonche'  per  gli
          intermediari  e  rappresentanti  di  commercio,  esclusi  i
          commissionari,  se  i  ricavi  conseguiti  nel  periodo  di
          imposta,  determinati  a  norma  degli  ultimi  due   commi
          dell'articolo   18   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano  superato
          18  milioni  di  lire, il reddito imponibile e' determinato
          applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti
          di  redditivita'  e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali
          eventualmente realizzate:
               a)  imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni
          alberghiere, somministrazione di  alimenti  e  bevande  nei
          pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento per
          i ricavi fino a 10 milioni di lire,  35  per  cento  per  i
          ricavi  superiori  a  10  fino a 14 milioni di lire, 40 per
          cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire;
               b)  commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 20
          per cento per i ricavi fino a 10 milioni di  lire,  30  per
          cento  per  i  ricavi  superiori  a 10 fino a 14 milioni di
          lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 14  milioni  di
          lire;
               c)   intermediari   e   rappresentanti  di  commercio,
          rivenditori di generi di monopolio  e  di  valori  bollati,
          postali  e  simili:  50  per  cento  per i ricavi fino a 10
          milioni di lire, 55 per cento per i ricavi superiori  a  10
          fino  a  14  milioni  di  lire,  60  per cento per i ricavi
          superiori a 14 milioni di lire.
             2. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione
          dei  redditi,  di  non  avvalersi  delle  disposizioni  del
          presente articolo.
             3.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice".