Art. 18. 
  1. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il
reddito d'impresa, di cui al comma 1 e quello di cui ai commi 2  e  3
dell'art. 125 del testo unico, risultano dalle dichiarazioni iniziale
e finale che devono essere presentate dal curatore o dal  commissario
liquidatore a norma dell'art. 10, commi primo, secondo e quarto,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  2. Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del
procedimento concorsuale, di cui al comma 2 dell'art. 125  del  testo
unico,  e'  determinato  mediante  il  confronto,  secondo  i  valori
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le
passivita' risultanti dal bilancio di cui al  comma  1  dello  stesso
articolo, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale dal curatore
o dal commissario liquidatore. Il  patrimonio  netto  e'  considerato
nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o  superiore  a  quello
delle attivita'. 
  3. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la
dichiarazione  finale,  deve  provvedere  al  versamento,  nei   modi
ordinari,  dell'imposta  locale  sui  redditi  afferente  il  reddito
d'impresa che ne risulta,  nonche'  al  versamento,  se  la  societa'
fallita o liquidata vi e' soggetta, dell'imposta  sul  reddito  delle
persone giuridiche. 
  4. In caso di fallimento  o  di  liquidazione  coatta,  di  imprese
individuali o  di  societa'  in  nome  collettivo  o  in  accomandita
semplice,    il    curatore    o    il    commissario    liquidatore,
contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale  e
finale di cui al comma 1,  deve  consegnarne  o  spedirne  copia  per
raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti
all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione  del
reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni
dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in
quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale. 
  5. Per ciascuno degli  immobili  di  cui  all'art.  125,  comma  4,
secondo periodo,  del  testo  unico  il  curatore  o  il  commissario
liquidatore, nel termine di un mese dalla  vendita,  deve  presentare
all'ufficio delle imposte apposita dichiarazione ai fini dell'imposta
locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del  relativo
importo, determinato a norma dell'art. 23 del testo unico. 
 
          Note all'art. 18:
             -  Per  il  testo  dell'intero  art. 125 del testo unico
          delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
             -  Per  il  testo  dell'intero  art.  10  del  D.P.R. n.
          600/1973 si veda nelle note all'art. 17.
             -  Il  testo  dell'art. 23 del testo unico delle imposte
          sui redditi e' il seguente:
             "Art.  23  (Imputazione  dei  redditi  fondiari). - 1. I
          redditi  fondiari   concorrono,   indipendentemente   dalla
          percezione,  a  formare il reddito complessivo dei soggetti
          che  possiedono  gli  immobili  a  titolo  di   proprieta',
          enfiteusi,  usufrutto  o  altro diritto reale, salvo quanto
          stabilito dall'articolo 30, per il periodo  di  imposta  in
          cui si e' verificato il possesso.
             2.  Nei  casi di contitolarita' della proprieta' o altro
          diritto  reale  sull'immobile  o  di  coesistenza  di  piu'
          diritti  reali  su  di esso il reddito fondiario concorre a
          formare il reddito complessivo di ciascun soggetto  per  la
          parte  corrispondente  al  suo diritto. Ciascun contitolare
          deve  indicare   nella   dichiarazione   dei   redditi   le
          generalita' degli altri.
             3.  Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in
          tutto o in parte, nel corso  del  periodo  di  imposta,  il
          reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo
          di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata  del  suo
          possesso.  Nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
          periodo di imposta nel quale e' cessato il possesso  devono
          essere  indicati  il  nuovo  possessore  e  il  titolo  del
          trasferimento con gli estremi della trascrizione".