Art. 18. 1. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa, di cui al comma 1 e quello di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 125 del testo unico, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore a norma dell'art. 10, commi primo, secondo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale, di cui al comma 2 dell'art. 125 del testo unico, e' determinato mediante il confronto, secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1 dello stesso articolo, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale dal curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'. 3. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, nei modi ordinari, dell'imposta locale sui redditi afferente il reddito d'impresa che ne risulta, nonche' al versamento, se la societa' fallita o liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al comma 1, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale. 5. Per ciascuno degli immobili di cui all'art. 125, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'ufficio delle imposte apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'art. 23 del testo unico.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'intero art. 125 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'intero art. 10 del D.P.R. n. 600/1973 si veda nelle note all'art. 17. - Il testo dell'art. 23 del testo unico delle imposte sui redditi e' il seguente: "Art. 23 (Imputazione dei redditi fondiari). - 1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. 2. Nei casi di contitolarita' della proprieta' o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. Ciascun contitolare deve indicare nella dichiarazione dei redditi le generalita' degli altri. 3. Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso. Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale e' cessato il possesso devono essere indicati il nuovo possessore e il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione".