Art. 20.
  1.  Le  disposizioni degli articoli 10, comma 1, 110, comma 1, 113,
comma 2, e  114,  comma  1,  del  testo  unico,  che  subordinano  la
deducibilita'   degli   oneri   alla   condizione   che  la  relativa
documentazione  sia  allegata  alla  dichiarazione  dei  redditi,  si
applicano  a  partire  dalla  dichiarazione relativa al primo periodo
d'imposta successivo al 31 dicembre  1987,  intendendosi  come  tale,
anche  nei successivi articoli del presente decreto, il primo periodo
d'imposta avente inizio dopo la detta data.
  2.  Le  imposte  gia'  deducibili  dal  reddito complessivo ai fini
dell'imposta complementare, dovute per gli anni anteriori al 1974, si
deducono  per  meta'  del  loro  ammontare dal reddito complessivo, a
norma dell'articolo 10 del testo unico, nel periodo d'imposta in  cui
ha  avuto  inizio  la  riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte.
Nella stessa misura e nello stesso periodo d'imposta si deducono,  ai
fini  dell'imposta  sul reddito per le persone giuridiche, le imposte
gia' deducibili dal reddito complessivo ai  fini  dell'imposta  sulle
societa' dovute per i detti anni.
 
          Note all'art. 20:
             -  Per  il  testo  dell'alinea  introduttivo del comma 1
          dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui  redditi  si
          veda nelle note all'art.  3.
             -  Il  testo  dell'art. 110, comma 1, del medesimo testo
          unico e' il seguente:
             "1.  Dal  reddito  complessivo  si deducono, se non sono
          deducibili nella determinazione del reddito di impresa  che
          concorre   a   formarlo   e  purche'  risultino  da  idonea
          documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli
          oneri  indicati  alle  lettere  da a) a d) e da n) a r) del
          comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di
          cui  al  secondo  periodo  della  lettera  r)  dello stesso
          articolo, nonche' l'imposta  decennale  sull'incremento  di
          valore  degli  immobili  pagata  nel periodo di imposta. Si
          applica la disposizione del comma 5 dell'art. 10".
             -  Per  il testo dell'intero art. 113 del medesimo testo
          unico si veda nelle note all'art. 1.
             -  Il testo dell'art. 114 del ripetuto testo unico e' il
          seguente:
             "Art.  114  (Enti  non  commerciali).  -  1.  Il reddito
          complessivo  degli  enti  non  commerciali  e'  determinato
          secondo   le   disposizioni   del  titolo  I.  Dal  reddito
          complessivo si  deducono,  se  non  sono  deducibili  nella
          determinazione  del  reddito  di  impresa  che  concorre  a
          formarlo  e  purche'  risultino  da  idonea  documentazione
          allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati
          nel  comma  2  dell'articolo   113,   ferma   restando   la
          disposizione del secondo periodo della lettera r) del comma
          1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione del comma  5
          dello stesso articolo.
             2.  Agli  enti  non  commerciali  che  hanno  esercitato
          attivita' commerciali mediante stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello Stato senza tenerne contabilita' separata
          si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3  dell'articolo
          109".
             - L'art. 10 del piu' volte richiamato testo unico elenca
          gli oneri  deducibili  dal  reddito  complessivo,  ai  fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.