Art. 20. 1. Le disposizioni degli articoli 10, comma 1, 110, comma 1, 113, comma 2, e 114, comma 1, del testo unico, che subordinano la deducibilita' degli oneri alla condizione che la relativa documentazione sia allegata alla dichiarazione dei redditi, si applicano a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, intendendosi come tale, anche nei successivi articoli del presente decreto, il primo periodo d'imposta avente inizio dopo la detta data. 2. Le imposte gia' deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per meta' del loro ammontare dal reddito complessivo, a norma dell'articolo 10 del testo unico, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Nella stessa misura e nello stesso periodo d'imposta si deducono, ai fini dell'imposta sul reddito per le persone giuridiche, le imposte gia' deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle societa' dovute per i detti anni.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'alinea introduttivo del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 3. - Il testo dell'art. 110, comma 1, del medesimo testo unico e' il seguente: "1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d) e da n) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo, nonche' l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta. Si applica la disposizione del comma 5 dell'art. 10". - Per il testo dell'intero art. 113 del medesimo testo unico si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 114 del ripetuto testo unico e' il seguente: "Art. 114 (Enti non commerciali). - 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati nel comma 2 dell'articolo 113, ferma restando la disposizione del secondo periodo della lettera r) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione del comma 5 dello stesso articolo. 2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita' commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato senza tenerne contabilita' separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109". - L'art. 10 del piu' volte richiamato testo unico elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.