Art. 24. 1. Il minor valore attribuito alle rimanenze in un esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, in conformita' alle disposizioni degli articoli 62, quarto comma, e 64, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, vale anche per gli esercizi successivi, sempreche' le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
Note all'art. 24: - Il testo dei primi quattro commi dell'art. 62 del D.P.R. n. 597/1973, concernente: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", e' il seguente: "Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualita'. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario. Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquisiti nel periodo stesso per la loro quantita'. Nei periodi d'imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal piu' recente. Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, e' superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale". - Il testo dell'art. 64, quinto comma, del D.P.R. n. 597/1973 e' il seguente: "Il valore normale dei titoli quotati in borsa e' determinato in base alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta. Per le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' emittenti, in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi". Si trascrive per opportuna conoscenza, anche l'art. 2446 del codice civile: "Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). - Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della societa', con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto, e' ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione".