Art. 24.
  1. Il minor valore attribuito alle rimanenze in un esercizio chiuso
anteriormente  alla  data  di  inizio  del  primo  periodo  d'imposta
successivo  al  31  dicembre  1987,  in conformita' alle disposizioni
degli articoli 62, quarto comma, e 64, quinto comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, vale anche per
gli  esercizi  successivi,  sempreche'  le  rimanenze  non  risultino
iscritte in bilancio per un valore superiore.
 
          Note all'art. 24:
             -  Il  testo  dei  primi  quattro commi dell'art. 62 del
          D.P.R. n.  597/1973, concernente: "Istituzione e disciplina
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche", e' il
          seguente:
             "Le   rimanenze   dei  beni  indicati  nel  primo  comma
          dell'art.  53  si  valutano  distintamente  per   categorie
          omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della
          medesima qualita'. Possono tuttavia  essere  inclusi  nella
          stessa  categoria  beni  dello  stesso  tipo  ma di diversa
          qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente,
          e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.
             Nel  primo  periodo  d'imposta  in cui si verificano, le
          rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unita' il valore
          risultante  dalla  divisione del costo complessivo dei beni
          prodotti  e  acquisiti  nel  periodo  stesso  per  la  loro
          quantita'.
             Nei  periodi d'imposta successivi, se la quantita' delle
          rimanenze e' aumentata rispetto al periodo  precedente,  le
          maggiori  quantita',  valutate  a  norma del secondo comma,
          costituiscono voci distinte per periodo di  formazione.  Se
          invece  la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa
          agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a
          partire dal piu' recente.
             Se  il valore unitario dei beni, determinato a norma dei
          commi precedenti, e' superiore al valore  normale  di  essi
          nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione
          puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni,
          indipendentemente  dal periodo di formazione, per il valore
          normale".
             -  Il  testo  dell'art.  64, quinto comma, del D.P.R. n.
          597/1973 e' il seguente:
             "Il  valore  normale  dei  titoli  quotati  in  borsa e'
          determinato in base  alla  media  dei  prezzi  di  compenso
          dell'ultimo  trimestre del periodo d'imposta. Per le azioni
          e  i  titoli  similari  non  quotati  in  borsa  si   tiene
          proporzionalmente   conto  delle  diminuzioni  patrimoniali
          risultanti  dall'ultimo  bilancio  regolarmente   approvato
          dalle  societa' emittenti, in confronto all'ultimo bilancio
          anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate,  o
          da  deliberazioni  adottate  ai  sensi  dell'art.  2446 del
          codice civile; per le obbligazioni e i titoli similari  non
          quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore
          comprovate da elementi certi e precisi".
             Si trascrive per opportuna conoscenza, anche l'art. 2446
          del codice civile:
             "Art.  2446  (Riduzione  del  capitale  per  perdite). -
          Quando risulta che il capitale e'  diminuito  di  oltre  un
          terzo  in conseguenza di perdite, gli amministratori devono
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  per  gli  opportuni
          provvedimenti.  All'assemblea  deve  essere  sottoposta una
          relazione sulla situazione patrimoniale della societa', con
          le  osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli
          amministratori con le osservazioni del  collegio  sindacale
          deve  restare depositata in copia nella sede della societa'
          durante gli otto giorni che precedono l'assemblea,  perche'
          i soci possano prenderne visione.
             Se  entro  l'esercizio successivo la perdita non risulta
          diminuita a meno di un terzo, l'assemblea  che  approva  il
          bilancio  di  tale  esercizio  deve  ridurre il capitale in
          proporzione  delle  perdite  accertate.  In  mancanza   gli
          amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che
          venga disposta la riduzione del capitale in  ragione  delle
          perdite  risultanti  dal  bilancio.  Il tribunale provvede,
          sentito il pubblico ministero, mediante decreto,  che  deve
          essere  iscritto  nel  registro  delle imprese a cura degli
          amministratori. Contro tale  decreto,  e'  ammesso  reclamo
          alla  corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione".