Art. 26. 1. Per gli ammortamenti iniziati negli esercizi chiusi anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 68, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. 2. Le disposizioni dell'art. 67, comma 8, del testo unico si applicano relativamente ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Note all'art. 26: - Il testo degli articoli 68, 69 e 70 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente: "Art. 68 (Ammortamento dei beni materiali). - Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene e' stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le impese di nuova costituzione l'inizio dell'ammortamento puo' essere differito al primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La misura massima indicata nel precedente comma puo' essere superata, in ciascun periodo d'imposta, in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e puo' essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato, nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo. Se l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella indicata nel secondo comma la differenza e' ammortizzabile nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta e' inferiore alla meta' della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dall'effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito. Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila e' ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Per specifici settori di attivita' economiche il Ministro delle finanze puo' stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalita' di deduzione dei predetti costi. Art. 69. (Ammortamento dei beni immateriali). - Per i diritti di brevetto industriale e gli altri diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno sono deducibili quote costanti di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. Se la durata di utilizzazione non e' determinabile le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, per i diritti di utilizzazione di processi, formule e simili e per i diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso. Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelli indicati nei precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 68. Le disposizioni dei commi primo, quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per l'ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo. Art. 70. (Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili). - Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono deducibili, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dall'ammortamento di cui agli articoli precedenti, quote costanti di ammortamento finanziario. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata dividendo il costo originario dei beni, diminuito degli eventuali contributi corrisposti dal concedente, per il numero degli anni di durata della concessione. Se la concessione viene prorogata la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta a partire dal periodo d'imposta in cui la proroga e' stata convenuta. In caso di incremento e di decremento del costo originario dei beni, per effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dal periodo d'imposta in cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari all'ammortamento di esso diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e l'ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti articoli concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui avviene la devoluzione. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro per le finanze, anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'art. 58, e del quarto comma dell'art. 71, in rapporto proporzionale alle quote previste, nel piano economico-finanziario della concessione". - Per il testo dell'intero art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 12.