Art. 26.
  1.   Per   gli   ammortamenti   iniziati   negli   esercizi  chiusi
anteriormente  alla  data  di  inizio  del  primo  periodo  d'imposta
successivo   al   31   dicembre  1987  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni degli articoli 68, 69 e 70 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
  2.  Le  disposizioni  dell'art.  67,  comma  8,  del testo unico si
applicano  relativamente  ai  contratti  di   locazione   finanziaria
conclusi  a  partire  dal  primo  periodo  d'imposta successivo al 31
dicembre 1987.
 
          Note all'art. 26:
             -  Il  testo  degli  articoli  68, 69 e 70 del D.P.R. n.
          597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche) e' il seguente:
             "Art.  68  (Ammortamento dei beni materiali). - Le quote
          di  ammortamento  degli  immobili,  degli   impianti,   dei
          macchinari  e  degli  altri  beni  mobili sono deducibili a
          partire dal primo periodo d'imposta  in  qualsiasi  momento
          dal  quale  il  bene  e'  stato utilizzato o avrebbe potuto
          essere utilizzato. Per  le  impese  di  nuova  costituzione
          l'inizio  dell'ammortamento  puo' essere differito al primo
          periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi.
             La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella
          risultante dall'applicazione al costo dei beni, comprensivo
          degli oneri accessori di diretta imputazione al lordo degli
          eventuali contributi di terzi, dei  coefficienti  stabiliti
          con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per
          le  finanze  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale.   I
          coefficienti  sono stabiliti per categorie di beni omogenei
          in base al normale periodo di  deperimento  e  consumo  nei
          vari settori produttivi.
             La  misura  massima  indicata  nel precedente comma puo'
          essere  superata,  in   ciascun   periodo   d'imposta,   in
          proporzione   alla  piu'  intensa  utilizzazione  dei  beni
          rispetto a quella normale del settore e puo' essere in ogni
          caso  aumentata  a  titolo  di ammortamento anticipato, nel
          primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota
          non superiore al quindici per cento del costo.
             Se  l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella
          indicata nel secondo comma la differenza e'  ammortizzabile
          nei  periodi  d'imposta  successivi  al termine del normale
          periodo di ammortamento.  Tuttavia se l'ammortamento  fatto
          in  un  periodo  di  imposta  e' inferiore alla meta' della
          misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la
          differenza   ammortizzabile,   a   meno   che  non  dipenda
          dall'effettiva minore utilizzazione  del  bene  rispetto  a
          quella normale del settore.
             In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
          ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo  e'
          ammesso  in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva
          se il bene viene successivamente ceduto a titolo  gratuito.
             Per  i  beni  il  cui  costo  unitario  non  supera lire
          cinquantamila e' ammessa la deduzione integrale  dei  costi
          nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti.
             I  costi  di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
          trasformazione sono deducibili fino al  limite  del  cinque
          per  cento  del costo complessivo di tutti i beni materiali
          ammortizzabili risultante all'inizio del periodo di imposta
          dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini
          dell'imposta sul reddito.   L'eccedenza  e'  deducibile  in
          quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Per
          specifici settori di attivita' economiche il Ministro delle
          finanze puo' stabilire con apposito decreto diversi criteri
          e modalita' di deduzione dei predetti costi.
             Art.  69.  (Ammortamento  dei beni immateriali). - Per i
          diritti di brevetto industriale  e  gli  altri  diritti  di
          utilizzazione  di  opere dell'ingegno sono deducibili quote
          costanti di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri
          accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali
          contributi   di   terzi,   rapportate   alla   durata    di
          utilizzazione  prevista  dalla legge o dal contratto. Se la
          durata di utilizzazione non e' determinabile  le  quote  di
          ammortamento  sono  deducibili in misura non superiore a un
          quinto del costo.
             Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i
          diritti di  utilizzazione  dei  marchi  di  fabbrica  e  di
          commercio,  per  i  diritti  di  utilizzazione di processi,
          formule e simili  e  per  i  diritti  di  utilizzazione  di
          informazioni  relative  ad  esperienze  acquisite nel campo
          industriale, commerciale o scientifico.
             Le  quote  di  ammortamento  del  valore  di  avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un quinto del valore stesso.
             Per  gli  ammortamenti fatti in misura diversa da quelli
          indicati nei precedenti commi si applicano le  disposizioni
          del  terzo e del quarto comma dell'art. 68. Le disposizioni
          dei commi primo,  quinto  e  sesto  dello  stesso  articolo
          valgono  anche  per  l'ammortamento dei beni immateriali di
          cui al presente articolo.
             Art.    70.   (Ammortamento   dei   beni   gratuitamente
          devolvibili). - Per i beni gratuitamente  devolvibili  alla
          scadenza  di  una  concessione  sono  deducibili,  fino  al
          periodo d'imposta anteriore a  quello  in  cui  avviene  la
          devoluzione  e  indipendentemente  dall'ammortamento di cui
          agli articoli precedenti, quote  costanti  di  ammortamento
          finanziario.
             La  quota  di  ammortamento  finanziario  deducibile  e'
          determinata  dividendo  il  costo  originario   dei   beni,
          diminuito   degli   eventuali  contributi  corrisposti  dal
          concedente, per  il  numero  degli  anni  di  durata  della
          concessione.  Se  la  concessione  viene prorogata la quota
          deducibile  e'  proporzionalmente  ridotta  a  partire  dal
          periodo d'imposta in cui la proroga e' stata convenuta.
             In   caso  di  incremento  e  di  decremento  del  costo
          originario dei beni, per effetto di  sostituzioni  a  costi
          superiori  o  inferiori,  di  ampliamenti, ammodernamenti o
          trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la  quota
          di  ammortamento  finanziario deducibile e' rispettivamente
          aumentata o diminuita, a partire dal periodo  d'imposta  in
          cui  si  e'  verificato  l'incremento  o  il decremento, in
          misura pari all'ammortamento di esso diviso per  il  numero
          dei residui anni di durata della concessione.
             L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle
          quote  di  ammortamento  finanziario  dedotte  durante   la
          concessione e l'ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini
          dell'imposta sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi
          dei  precedenti  articoli  concorre a formare il reddito di
          impresa  nel  periodo   d'imposta   in   cui   avviene   la
          devoluzione.
             Per   le   concessioni   relative   alla  costruzione  e
          all'esercizio di opere  pubbliche  sono  ammesse  quote  di
          ammortamento  differenziate  da calcolare sull'investimento
          complessivo  realizzato.  Le  quote  di  ammortamento  sono
          determinate  nei  singoli casi con decreto del Ministro per
          le finanze, anche in deroga alle disposizioni  del  secondo
          comma  dell'art.  58,  e  del quarto comma dell'art. 71, in
          rapporto  proporzionale  alle  quote  previste,  nel  piano
          economico-finanziario della concessione".
             - Per il testo dell'intero art. 67 del testo unico delle
          imposte sui redditi si veda la nota all'art. 12.