Art. 27.
  1.  Per  le imprese e le societa' il cui esercizio non coincide con
l'anno solare la disposizione dell'art. 72, comma 5, del testo  unico
si  applica con riferimento al cambio dell'ultimo mese dell'esercizio
chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo  d'imposta
successivo al 31 dicembre 1987.
 
          Nota all'art. 27:
             Il  testo  dell'intero  art.  72  del  testo unico delle
          imposte sui redditi e' il seguente:
             "Art. 72 (Accantonamenti per rischi di cambio). - 1. Gli
          accantonamenti al fondo di copertura dei rischi  di  cambio
          sono  deducibili nel limte della differenza negativa tra il
          saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera  risultanti
          in  bilancio,  anche  sotto  forma di obbligazioni e titoli
          similari,  valutati  secondo  il  cambio  dell'ultimo  mese
          dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il
          cambio  del  giorno  in  cui  sono  sorti  o   del   giorno
          antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio
          del mese in cui sono  sorti.  La  differenza  di  considera
          negativa  in  caso  di  diminuzione  del  saldo attivo o di
          aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e
          dei  debiti  per i quali il rischio di cambio e' coperto da
          contratti a termine o da contratti di assicurazione.
             2.  Se  in un esercizio la differenza negativa di cui al
          comma 1 e' superiore  all'ammontare  del  fondo  risultante
          alla  chiusura  dell'esercizio  precedente, la deduzione e'
          ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa e' pari
          o   inferiore   all'ammontare   del   fondo  alla  chiusura
          dell'esercizio precedente, la deduzione non  e'  ammessa  e
          l'eventuale  eccedenza  del  fondo  concorre  a  formare il
          reddito dell'esercizio.
             3.  Le  perdite  di cambio derivanti dalle riscossioni e
          dai pagamenti  effettuati  nell'esercizio  sono  deducibili
          limitatamente  alla  parte del loro ammontare che non trova
          copertura nel fondo.
             4.  Le  disposizioni  dei  commi  da  1 a 3 si applicano
          indipendentemente dalle rivalutazioni  e  svalutazioni  dei
          crediti  e  dei  debiti eseguite in bilancio a fronte delle
          variazioni  di  cambio,  per  le  quali  resta   ferma   la
          disciplina di cui agli articoli 54 e 66.
             5.  Ai fini della determinazione della differenza di cui
          ai commi 1 e 2 i crediti e i  debiti  gia'  risultanti  nel
          bilancio   dell'ultimo   esercizio   chiuso   anteriormente
          all'entrata  in  vigore  del  presente  testo  unico   sono
          valutati  secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio
          stesso anziche' secondo il cambio del giorno o del mese  in
          cui sono sorti".