Art. 29. 1. Le disposizioni dell'art. 109, commi 2 e 3, del testo unico si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Nota all'art. 29: Per il testo dell'intero art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.