Art. 29.
  1.  Le  disposizioni dell'art. 109, commi 2 e 3, del testo unico si
applicano a partire dal primo  periodo  d'imposta  successivo  al  31
dicembre 1987.
 
          Nota all'art. 29:
             Per  il testo dell'intero art. 109 del testo unico delle
          imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.