Art. 31.
  1.  Le  disposizioni  dell'art. 125 del testo unico, concernenti il
fallimento e la  liquidazione  coatta  amministrativa,  si  applicano
anche  per le procedure in corso alla data del 1› gennaio 1988, salvo
quanto stabilito nei commi seguenti.
  2.  Se  la  procedura  ha avuto inizio nel corso dell'anno 1987, il
curatore o il commissario liquidatore deve provvedere alla consegna o
spedizione  delle copie della dichiarazione iniziale, di cui all'art.
18, comma 4, del presente decreto, entro  il  30  aprile  1988  e  il
termine   per   la  presentazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi
dell'imprenditore fallito e dei familiari  partecipanti  all'impresa,
ovvero  dei  soci,  relative all'anno 1987, e' prorogato al 30 giugno
1988.
  3.  Se  vi e' stato esercizio provvisorio restano fermi gli effetti
delle dichiarazioni gia' presentate dal curatore  o  dal  commissario
liquidatore  a  norma  dell'art.  10,  terzo  comma,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e   la
differenza,  di  cui  all'art.  125, commi 2 e 3, del testo unico, e'
determinata  con  riferimento  al  patrimonio  netto  risultante  dal
bilancio allegato all'ultima di tali dichiarazioni.
  4. Le somme gia' versate dal curatore o dal commissario liquidatore
a titolo di imposta locale sui redditi sono detratte da quelle dovute
a  norma  dell'art.  125,  comma  4,  del testo unico e, per la parte
incapiente, sono computate in diminuzione del reddito di cui ai commi
2 e 3 dello stesso articolo.
 
          Note all'art. 31:
             -  Per  il  testo  dell'art.  125  del testo unico delle
          imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
             -  Per  il  testo  dell'intero  art.  10  del  D.P.R. n.
          600/1973 si veda nelle note all'art. 17.