Art. 31. 1. Le disposizioni dell'art. 125 del testo unico, concernenti il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, si applicano anche per le procedure in corso alla data del 1 gennaio 1988, salvo quanto stabilito nei commi seguenti. 2. Se la procedura ha avuto inizio nel corso dell'anno 1987, il curatore o il commissario liquidatore deve provvedere alla consegna o spedizione delle copie della dichiarazione iniziale, di cui all'art. 18, comma 4, del presente decreto, entro il 30 aprile 1988 e il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'imprenditore fallito e dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero dei soci, relative all'anno 1987, e' prorogato al 30 giugno 1988. 3. Se vi e' stato esercizio provvisorio restano fermi gli effetti delle dichiarazioni gia' presentate dal curatore o dal commissario liquidatore a norma dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la differenza, di cui all'art. 125, commi 2 e 3, del testo unico, e' determinata con riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio allegato all'ultima di tali dichiarazioni. 4. Le somme gia' versate dal curatore o dal commissario liquidatore a titolo di imposta locale sui redditi sono detratte da quelle dovute a norma dell'art. 125, comma 4, del testo unico e, per la parte incapiente, sono computate in diminuzione del reddito di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 125 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'intero art. 10 del D.P.R. n. 600/1973 si veda nelle note all'art. 17.