Art. 32.
  1.  A  partire  dal  1› gennaio 1988 e fino alla data di entrata in
vigore del testo unico relativo all'accertamento  delle  imposte  sui
redditi,  le  societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice,
residenti nel territorio dello Stato, che non fruiscono del regime di
determinazione   del   reddito  di  cui  all'art.  2,  comma  9,  del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio 1985, n. 17, come prorogato
dal decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, devono tenere  le  scritture
contabili  a norma degli articoli da 13 a 16 e degli articoli 18-bis,
21, commi primo e secondo, e 22  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
          Note all'art. 32:
            -  Il testo dell'art. 2, comma nono, del D.L. 19 dicembre
          1984, n.  853 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  347
          del 19 dicembre 1984), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 febbraio 1985, n. 17  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 41-bis del 17 febbraio 1985), e' il seguente:
             "9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito
          d'impresa  dei  contribuenti  indicati  nel  comma  1   del
          presente   articolo   e'   determinato   in   misura   pari
          all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto, ridotto delle percentuali strabilite
          nell'alegata tabella B e ulteriormente  diminuito:  a)  dei
          compensi  per  lavoro  dipendente,  compresi  i  contributi
          previdenziali e assistenziali obbligatori  e  le  quote  di
          indennita'   di   quiescenza   e   di  previdenza  maturate
          nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le
          disposizioni  vigenti;  c)  delle quote di ammortamento dei
          beni strumentali ammortizzabili in piu, di tre anni, se  e'
          stato  tenuto  il  relativo  registro;  d)  dei  canoni  di
          locazione anche finanziaria o di noleggio relativi  a  beni
          strumentali  ammortizzabili  in piu' di tre anni purche' la
          durata dei relativi contratti diversi da quelli aventi  per
          oggetto  beni  immobili  non  sia  inferiore alla meta' del
          periodo di ammortamento nonche', se l'azienda e' in affitto
          del relativo canone; e) del 78 o dell'83 per cento, secondo
          che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle
          provvigioni    per   raporti   di   commissione,   agenzia,
          mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di
          affari  relativi all'attivita' propria dell'impresa; f) del
          71 per  cento  dei  compensi  corrisposti  per  lavorazioni
          relative  a  beni  formanti  oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa eseguite  da  terzi  senza  alcun  impiego  di
          materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal
          committente.  L'ammontare che ne risulta e' diminuito delle
          minusvalenze   ed   e'   aumentato  delle  plusvalenze,  ad
          esclusione  di   quelle   che   dal   registro   dei   beni
          ammortizzabili  risultino reinvestite, nel medesimo periodo
          di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in  piu'  di
          tre  anni, il cui costo e' ammortizzabile per la sola parte
          che eccede la plusvalenza reinvestita.  I  contribuenti  di
          cui  al  comma  6  del presente articolo, ferma restando la
          disposizione di cui alla lettera b) del medesimo  comma  6,
          possono  computare  in diminuzione le quote di ammortamento
          indipendentemente  dalla  tenuta  del  registro  dei   beni
          ammortizzabili".
             Le  disposizioni  del  comma  soprariportato  sono state
          prorogate al 31 dicembre  1988  dall'art.  5  del  D.L.  13
          gennaio  1988,  n. 4 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 9 del 13 gennaio  1988),  in  corso  di
          conversione in legge.
             -  Si  trascrive  il  testo  vigente  degli articoli del
          D.P.R. n.   600/1973  ai  quali  il  presente  articolo  fa
          rinvio:
             "Art.  13  (Soggetti  obbligati alla tenuta di scritture
          contabili).  - Ai  fini  dell'accertamento  sono  obbligati
          alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni
          di questo titolo:
               a)  le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
          che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
               c)  le  societa'  in  nome  collettivo, le societa' in
          accomandita semplice e le societa' ad  esse  equiparate  ai
          sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
               d)   le   persone   fisiche   che  esercitano  imprese
          commerciali ai sensi dell'articolo 51 del decreto  indicato
          alla lettera precedente.
             Sono   inoltre   obbligate   alla  tenuta  di  scritture
          contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
               e)   le   persone   fisiche   che  esercitano  arti  e
          professioni, ai  sensi  dell'articolo  49,  commi  primo  e
          secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
               f)   le   societa'   o   associazioni  fra  artisti  e
          professionisti di  cui  all'articolo  5,  lettera  c),  del
          decreto indicato alla precedente lettera;
               g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
          che   non   hanno   per   oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciali.
             I  soggetti  obbligati  ad operare ritenute alla fonte a
          titolo di acconto  sui  compensi  corrisposti,  di  cui  al
          successivo  articolo  21,  devono  tenere  le scritture ivi
          indicate  ai  fini  dell'accertamento   del   reddito   dei
          percipienti.
             I  soggetti  i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
          28,  lettera  b  ),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di
          allevamento  di  animali,  devono   tenere   le   scritture
          contabili   indicate   nell'art.  18-bis.  (Comma  aggiunto
          dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132)".
             Art. 14. (Scritture contabili delle imprese commerciali,
          delle societa' e degli enti equiparati). - Le societa', gli
          enti  e  gli imprenditori commerciali di cui al primo comma
          dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
               a) il libro giornale e il libro degli inventari;
               b)  i  registri  prescritti  ai  fini dell'imposta sul
          valore aggiunto;
               c)  scritture  ausiliarie  nelle  quali  devono essere
          registrati  gli   elementi   patrimoniali   e   reddituali,
          raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di
          desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi
          e  negativi che concorrono alla determinazione del reddito.
              d)  scritture  ausiliarie di magazzino, tenute in forma
          sistematica  e  secondo  norme  di  ordinata  contabilita',
          dirette   a   seguire  le  variazioni  intervenute  tra  le
          consistenze  negli  inventari  annuali.   Nelle   scritture
          devono  essere  registrate  le  quantita' entrate ed uscite
          delle merci destinate alla vendita;  dei  semilavorati,  se
          distintamente   classificati   in   inventario,  esclusi  i
          prodotti in  corso  di  lavorazione;  dei  prodotti  finiti
          nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad
          essere in essi fisicamente  incorporati;  degli  imballaggi
          utilizzati  per  il  confezionamento  dei singoli prodotti;
          delle  materie  prime  tipicamente  consumate  nella   fase
          produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli
          altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni  del
          committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati
          per categorie  di  inventario,  possono  essere  effettuate
          anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore
          al mese. Nelle  stesse  scritture  possono  inoltre  essere
          annotati,  anche  alla fine del periodo d'imposta, i cali e
          le  altre   variazioni   di   quantita'   che   determinano
          scostamenti  tra  le  giacenze  fisiche  effettive e quelle
          desumibili dalle scritture di  carico  e  scarico.  Per  le
          attivita'  elencate  ai  numeri  1)  e  2)  del primo comma
          dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  le
          registrazioni vanno effettuate  solo  per  i  movimenti  di
          carico  e  scarico  dei magazzini interni centralizzati che
          forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita,  con
          esclusione  di  quelli  indicati al punto 4 dell'art. 4 del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.
          627.  Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi
          la cui valutazione e' effettuata  a  costi  specifici  o  a
          norma   dell'art.  63  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,   e   successive
          modificazioni,  le  scritture ausiliarie sono costituite da
          schede di lavorazione dalle quali devono risultare i  costi
          specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di
          lavorazione sostituiscono le rilevazioni  di  carico  e  di
          scarico  dei  singoli beni specificamente acquistati per le
          predette  produzioni.   Dalle   scritture   ausiliarie   di
          magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi
          a singoli beni o a  categorie  inventariali  il  cui  costo
          complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il
          venti per cento di quello sostenuto  nello  stesso  periodo
          per  tutti  i  beni  sopraindicati.  I  beni o le categorie
          inventariali  che  possono  essere  esclusi  devono  essere
          scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale (la
          presente lettera e' stata aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 4
          novembre 1981, n.  664).
             I  soggetti  stessi  devono inoltre tenere, in quanto ne
          ricorrano   i   presupposti,   il   registro    dei    beni
          ammortizzabili  e il registro riepilogativo di magazzino di
          cui ai successivi articoli  16  e  17  e  i  libri  sociali
          obbligatori  di  cui ai numeri 1 e seguenti dell'art.  2421
          del codice civile.
             I  soggetti che adottano contabilita' in codice o che si
          avvalgono di sistemi meccanografici  elettronici  e  simili
          per  l'elaborazione  di  dati contabili sono obbligati alla
          tenuta  di  apposito  registro  nel  quale  devono   essere
          riportati  il  codice  adottato  e  le  corrispondenti note
          interpretative,    le     procedure     meccanizzate     e,
          specificatamente,  in  ordine  cronologico, le elaborazioni
          dei   dati   eseguite,   gli   ideogrammi   o   schemi   di
          programmazione   e   relativi  fogli  di  programmazione  e
          l'inventario  dei  vari  supporti  meccanografici  sia  dei
          flussi dei dati sia dei programmi.
             Le  societa'  e gli enti il cui bilancio o rendiconto e'
          soggetto  per  legge   o   per   statuto   all'approvazione
          dell'assembea  o  di  altri organi possono effettuare nelle
          scritture  contabili   gli   aggiornamenti   conseguenziali
          all'approvazione  stessa  fino  al termine stabilito per la
          presentazione della dichiarazione.
             Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo
          comma  che  esercitano  attivita'  commerciali   all'estero
          mediante  stabili organizzazioni e quelli non residenti che
          esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili
          organizzazioni,    devono   rilevare   nella   contabilita'
          distintamente  i  fatti  di  gestione  che  interessano  le
          stabili   organizzazioni,   determinando   separatamente  i
          risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.
            Le  scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera
          d) devono essere  tenute  a  partire  dal  secondo  periodo
          d'imposta  successivo  a quello in cui per la seconda volta
          consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art.  53
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597, ed il valore complessivo delle  rimanenze  di
          cui  agli  articoli  62  e  63  dello  stesso  decreto sono
          superiori rispettivamente a due miliardi  e  a  cinquecento
          milioni  di  lire.   L'obbligo  cessa  a  partire dal primo
          periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  per  la
          seconda  volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il
          valore delle rimanenze e' inferiore a tale  limite.  Per  i
          soggetti  il  cui  periodo  di imposta e' diverso dall'anno
          solare l'ammontare  dei  ricavi  deve  essere  ragguagliato
          all'anno.  Ai  fini  della  determinazione dei limiti sopra
          indicati  non  si   tiene   conto   delle   risultanze   di
          accertamenti   se  l'incremento  non  supera  di  oltre  il
          quindici per cento  i  valori  dichiarati  (comma  aggiunto
          dall'art.  4  del  D.P.R.  4  novembre  1981,  n.  664, poi
          modificato dal comma 9 dell'art. 3  del  D.L.  19  dicembre
          1984,  n.  853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n.
          17; lo stesso comma  9  aveva  previsto  l'abrogazione  del
          presente  comma a partire dal 1› gennaio 1988; tale termine
          e' stato prorogato al 1› gennaio 1989 dall'art. 7, comma 2,
          del  D.L. 13 gennaio 1988, n. 4, in corso di conversione in
          legge).
             "Art.  15  (Inventario  e  bilancio). - Le societa', gli
          enti e gli imprenditori commerciali di cui al  primo  comma
          dell'articolo 13, devono in ogni caso redigere l'inventario
          e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite,  a
          norma  dell'art.  2217  del codice civile, entro il termine
          stabilito per la presentazione della dichiarazione.
             L'inventario,  oltre agli elementi prescritti dal codice
          civile o da leggi speciali, deve  indicare  la  consistenza
          dei  beni  raggruppati  in  categorie omogenee per natura e
          valore  e  il  valore  attribuito  a  ciascun  gruppo.  Ove
          dall'inventario   non   si   rilevino   gli   elementi  che
          costituiscono ciascun gruppo e la loro  ubicazione,  devono
          essere  tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le
          distinte   che   sono   servite   per    la    compilazione
          dell'inventario.
             Nell'inventario  degli  imprenditori  individuali devono
          essere distintamente indicate e valutate le attivita' e  le
          passivita'  relative  all'impresa  (comma  cosi' modificato
          dall'art. 3 del D.P.R.  28 marzo 1975, n. 60).
             Il  bilancio  e  il  conto dei profitti e delle perdite,
          salve le disposizioni  del  codice  civile  e  delle  leggi
          speciali,  possono  essere  redatti  con qualisasi metodo e
          secondo qualsiasi schema,  purche'  conformi  ai  princi'pi
          della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo
          comma dell'art. 3".
             "Art.  16  (Registro  dei  beni  ammortizzabili).  -  Le
          societa', gli enti e gli imprenditori commerciali,  di  cui
          al  primo  comma  dell'articolo  13,  devono  compilare  il
          registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito
          per la presentazione della dichiarazione.
             Nel   registro   devono  essere  indicati,  per  ciascun
          immobile e per  ciascuno  dei  beni  iscritti  in  pubblici
          registri,  l'anno  di acquisizione, il costo originario, le
          rivaluazioni, le svalutazioni,  il  fondo  di  ammortamento
          nella  misura  raggiunta  al  termine del periodo d'imposta
          precedente, il coefficiente di ammortamento  effettivamente
          praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota  annuale  di
          ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
             Per   i  beni  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma
          precedente le  indicazioni  ivi  richieste  possono  essere
          effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
          anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per  i
          beni  gratuitamente  devolvibili  deve essere distintamente
          indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammort
             Se  le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
          meta'   di   quelle   risultanti   dall'applicazione    dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.   597,  il  minor
          ammontare  deve  essere distintamente indicato nel registro
          dei beni ammortizzabili.
             I  costi  di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
          trasformazione di cui all'ultimo comma del detto  art.  68,
          che  non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate  del  registro  dei  beni ammortizzabili a seconda
          dell'anno di formazione".
             "Art.  16-bis  (Scritture  contabili  delle  imprese  di
          allevamento). I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui
          all'art.  28,  lettera b), del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  597,  svolgono  attivita'
          di   allevamento  di  animali  devono  tenere  un  registro
          cronologico di carico e  scarico  degli  animali  allevati,
          distintamente  per  specie  e  ciclo  di  allevamento,  con
          l'indicazione degli incrementi  e  decrementi  verificatisi
          per   qualsiasi  causa  nel  periodo  d'imposta"  (articolo
          aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132).
             "Art.  21 (Scritture contabili dei sostituti d'imposta),
          commi primo e secondo. -  I  soggetti  indicati  nel  terzo
          comma  dell'articolo 13 devono indicare nel libro matricola
          tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro,  per
          ciascun  dipendente,  il numero delle persone a carico e le
          detrazioni di cui agli articoli  15  e  16  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n. 597. Le somme e i valori corrisposti a
          ciascun  dipendente  e  l'ammontare  delle   corrispondenti
          ritenute  devono  risultare  dal libro paga tenuto ai sensi
          della vigente legislazione sul lavoro.
             I  compensi  e  le  altre  somme  soggetti a ritenuta di
          acconto a norma degli articoli 25 e  25-bis  e  del  quinto
          comma  dell'art.  26  devono  essere  registrati  in ordine
          cronologico e distintamente per causale in  appositi  conti
          individuali    intestati   a   ciascun   percipiente,   con
          l'indicazione della causale e dell'ammontare al lordo e  al
          netto  delle  ritenute  operate.  Per le provvigioni di cui
          all'art.   25-bis   la    registrazione    puo'    avvenire
          cumulativamente con riferimento a ciascun mese. I pagamenti
          di importo  non  superiore  a  lire  cinquantamila  possono
          essere  registrati  globalmente  entro il termine stabilito
          per la  presentazione  della  dichiarazione.  Negli  stessi
          conti,  entro  il  termine  stabilito  per la presentazione
          della dichiazione di  cui  all'articolo  1,  devono  essere
          indicati,  distintamente  per  percipiente e per causale, i
          compensi deducibili  non  ancora  corrisposti  nel  periodo
          d'imposta precedente nonche' le somme pagate non soggette a
          ritenuta (comma cosi' modificato dall'art. 2  del  D.L.  30
          dicembre  1982,  n. 953, convertito nella legge 28 febbraio
          1983, n. 53).
             "Art.   22   (Tenuta  e  conservazione  delle  scritture
          contabili). Fermo  restando  quanto  stabilito  dal  codice
          civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
          e dalle leggi speciali per  i  libri  e  registri  da  esse
          prescritti,  le  scritture  contabili  di cui ai precedenti
          articoli, ad eccezione delle scritture  ausiliarie  di  cui
          alla  lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti
          individuali di cui al secondo comma  dell'art.  21,  devono
          essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a
          norma dell'art.  2215 del codice stesso, in  esenzione  dai
          tributi   di   bollo   e  di  concessioni  governative.  La
          numerazione e la bollatura possono  essere  eseguite  anche
          dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture
          cronologiche e  nelle  scritture  ausiliarie  di  magazzino
          devono  essere  eseguite  non  oltre sessanta giorni (comma
          cosi' sostituito dall'art. 42 del D.P.R. 30 dicembre  1980,
          n. 897; il termine di sessanta giorni indicato nel presente
          comma e' stato elevato a novanta giorni,  limitatamente  al
          primo  semestre  1988,  dall'art.  6,  comma 4, del D.L. 13
          gennaio 1988, n. 4, in corso di conversione in legge).
             Le   scritture   contabili  obbligatorie  ai  sensi  del
          presente decreto, di altre  leggi  tributarie,  del  codice
          civile  o  di  leggi  speciali,  ivi compresi gli eventuali
          supporti meccanografici,  elettronici  e  similari,  devono
          essere  conservate  fino  a quando non siano stati definiti
          gli  accertamenti  relativi   al   corrispondente   periodo
          d'imposta,  anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220
          del codice civile o da altre  leggi  tributarie,  salvo  il
          disposto dell'art. 2457 del detto codice. L'autorita' adita
          in   sede   contenziosa   puo'   limitare   l'obbligo    di
          conservazione  alle  scritture rilevanti per la risoluzione
          della controversia in corso.
             Fino  allo  stesso  termine  di  cui al precedente comma
          devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
          ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi  spediti
          e delle fatture emesse.
             Con  decreti del Ministro per le finanze potranno essere
          determinate modalita'  semplificative  per  la  tenuta  del
          registro   dei   beni   ammortizzabili   e   del   registro
          riepilogativo  di  magazzino,   in   considerazione   delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita'".