Art. 32. 1. A partire dal 1 gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, che non fruiscono del regime di determinazione del reddito di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, come prorogato dal decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, devono tenere le scritture contabili a norma degli articoli da 13 a 16 e degli articoli 18-bis, 21, commi primo e secondo, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Note all'art. 32: - Il testo dell'art. 2, comma nono, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1984), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41-bis del 17 febbraio 1985), e' il seguente: "9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo e' determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali strabilite nell'alegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in piu, di tre anni, se e' stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni purche' la durata dei relativi contratti diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento nonche', se l'azienda e' in affitto del relativo canone; e) del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per raporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita' propria dell'impresa; f) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente. L'ammontare che ne risulta e' diminuito delle minusvalenze ed e' aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, il cui costo e' ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili". Le disposizioni del comma soprariportato sono state prorogate al 31 dicembre 1988 dall'art. 5 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988), in corso di conversione in legge. - Si trascrive il testo vigente degli articoli del D.P.R. n. 600/1973 ai quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 13 (Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili). - Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo: a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del decreto indicato alla lettera precedente. Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20: e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c); f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera; g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo articolo 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b ), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-bis. (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132)". Art. 14. (Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli enti equiparati). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere: a) il libro giornale e il libro degli inventari; b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito. d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale (la presente lettera e' stata aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664). I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile. I soggetti che adottano contabilita' in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificatamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi. Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assembea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse. Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta e' diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati (comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664, poi modificato dal comma 9 dell'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17; lo stesso comma 9 aveva previsto l'abrogazione del presente comma a partire dal 1 gennaio 1988; tale termine e' stato prorogato al 1 gennaio 1989 dall'art. 7, comma 2, del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4, in corso di conversione in legge). "Art. 15 (Inventario e bilancio). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'articolo 13, devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa (comma cosi' modificato dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60). Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualisasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai princi'pi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3". "Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'articolo 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivaluazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammort Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione". "Art. 16-bis (Scritture contabili delle imprese di allevamento). I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta" (articolo aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132). "Art. 21 (Scritture contabili dei sostituti d'imposta), commi primo e secondo. - I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persone a carico e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare delle corrispondenti ritenute devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro. I compensi e le altre somme soggetti a ritenuta di acconto a norma degli articoli 25 e 25-bis e del quinto comma dell'art. 26 devono essere registrati in ordine cronologico e distintamente per causale in appositi conti individuali intestati a ciascun percipiente, con l'indicazione della causale e dell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute operate. Per le provvigioni di cui all'art. 25-bis la registrazione puo' avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun mese. I pagamenti di importo non superiore a lire cinquantamila possono essere registrati globalmente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Negli stessi conti, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiazione di cui all'articolo 1, devono essere indicati, distintamente per percipiente e per causale, i compensi deducibili non ancora corrisposti nel periodo d'imposta precedente nonche' le somme pagate non soggette a ritenuta (comma cosi' modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53). "Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni (comma cosi' sostituito dall'art. 42 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897; il termine di sessanta giorni indicato nel presente comma e' stato elevato a novanta giorni, limitatamente al primo semestre 1988, dall'art. 6, comma 4, del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4, in corso di conversione in legge). Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali, ivi compresi gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari, devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'".