Art. 34.
  1.  Per  i  proventi  delle  obbligazioni  e  dei  titoli  similari
sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, continua
ad applicarsi la disposizione dell'art. 30, primo comma, dello stesso
decreto.
 
          Nota all'art. 34:
             Il  testo  dell'art. 30 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598  (Istituzione   e
          disciplina   dell'imposta   sul   reddito   delle   persone
          giuridiche) e' il seguente:
             "Art.   30   (Interessi   delle   obbligazioni).  -  Gli
          interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni  e
          titoli  similari  sottoscritti  anteriormente  alla data di
          entrata in vigore del presente decreto concorrono a formare
          il  reddito  complessivo  imponibile  per  meta'  del  loro
          ammontare.
             La  riduzione  di cui al comma precedente non si applica
          nei confronti delle societa' ed enti  finanziari,  compresi
          quelli a prevalente partecipazione statale".