Art. 34. 1. Per i proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, continua ad applicarsi la disposizione dell'art. 30, primo comma, dello stesso decreto.
Nota all'art. 34: Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) e' il seguente: "Art. 30 (Interessi delle obbligazioni). - Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto concorrono a formare il reddito complessivo imponibile per meta' del loro ammontare. La riduzione di cui al comma precedente non si applica nei confronti delle societa' ed enti finanziari, compresi quelli a prevalente partecipazione statale".