Art. 35. 1. I riferimenti a disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico.
Nota all'art. 35: I decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599 concernenti, rispettivamente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche" e "Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi", sono stati pubblicati nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 e sono entrati in vigore dal 1 gennaio 1974.