Art. 35.
  1.  I  riferimenti  a disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599,  contenuti  in
provvedimenti  emanati  anteriormente  alla data di entrata in vigore
del  testo  unico,  si  intendono  come  fatti  alle   corrispondenti
disposizioni del testo unico.
 
          Nota all'art. 35:
             I  decreti  del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n.  597, n. 598 e n. 599 concernenti, rispettivamente
          "Istituzione  e  disciplina  dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche" "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
          reddito   delle   persone   giuridiche"  e  "Istituzione  e
          disciplina dell'imposta locale  sui  redditi",  sono  stati
          pubblicati  nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n.
          268 del 16 ottobre 1973 e sono entrati  in  vigore  dal  1›
          gennaio 1974.