Art. 5. 1. La quota fino a concorrenza della quale, a norma dell'art. 15, comma 1, del testo unico, sono ammesse in detrazione le imposta pagate all'estero e' determinata con riferimento all'imposta italiana corrispondente al reddito complessivo netto, senza tenere conto delle perdite di precedenti esercizi, alla cui formazione hanno concorso i redditi prodotti all'estero.
Nota all'art. 5: Per il testo dell'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 4.