Art. 5. 
  1. La quota fino a concorrenza della quale, a norma  dell'art.  15,
comma 1, del testo unico,  sono  ammesse  in  detrazione  le  imposta
pagate all'estero e' determinata con riferimento all'imposta italiana
corrispondente al reddito complessivo netto, senza tenere conto delle
perdite di precedenti esercizi, alla cui formazione hanno concorso  i
redditi prodotti all'estero. 
 
          Nota all'art. 5:
             Per  il testo dell'art. 15 del testo unico delle imposte
          sui redditi si veda nelle note all'art. 4.