Art. 2. I centri di raccolta di cui al punto 3) del precedente art. 1 dovranno essere utilizzati esclusivamente per le operazioni di concentrazione delle produzioni conferite dai soci e l'avvio alla trasformazione industriale e, pertanto, non e' consentito l'uso dei suddetti centri di raccolta per l'attivita' inerente agli interventi di mercato. Le unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli, ove lo ritengano opportuno, possono autorizzare la costituzione di centri di raccolta interassociativi. I centri suddetti, gestiti a cura e responsabilita' delle associazioni di produttori, debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto. Le associazioni di produttori ortofrutticoli, chiamate all'esercizio dei controlli nei centri di raccolta, estenderanno le proprie valutazioni su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine, ed in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente accordo, il presidente dell'associazione dei produttori ed i funzionari e/o soci dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attivita' di gestione dei centri stessi, la veste di pubblico ufficiale.