Art. 2.
  I  centri  di  raccolta  di  cui  al punto 3) del precedente art. 1
dovranno  essere  utilizzati  esclusivamente  per  le  operazioni  di
concentrazione  delle  produzioni  conferite  dai soci e l'avvio alla
trasformazione  industriale  e, pertanto, non e' consentito l'uso dei
suddetti  centri di raccolta per l'attivita' inerente agli interventi
di mercato.
  Le    unioni    nazionali    delle   associazioni   di   produttori
ortofrutticoli,  ove  lo  ritengano opportuno, possono autorizzare la
costituzione di centri di raccolta interassociativi.
  I   centri   suddetti,  gestiti  a  cura  e  responsabilita'  delle
associazioni   di   produttori,  debbono  essere  forniti  di  bilico
possibilmente   automatico   per   le   operazioni   di  pesatura  ed
opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni
di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.
  Le    associazioni    di    produttori   ortofrutticoli,   chiamate
all'esercizio  dei  controlli nei centri di raccolta, estenderanno le
proprie  valutazioni  su  ogni  fatto ed accadimento di cui dovessero
venire  a  conoscenza.  A  tal  fine, ed in quanto conseguibile dalla
rilevanza    giuridica    del   presente   accordo,   il   presidente
dell'associazione  dei  produttori  ed  i  funzionari  e/o soci dallo
stesso  delegati,  assumeranno, nell'attivita' di gestione dei centri
stessi, la veste di pubblico ufficiale.