Art. 3.
  Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le
associazioni  di  produttori  dovranno istituire apposito registro di
carico  e  scarico,  riportante,  in entrata, le indicazioni relative
alle  generalita'  del  socio,  le  quantita' e varieta' del prodotto
conferito;  in  uscita,  il  suddetto  registro  deve riportare oltre
all'indicazione  delle  quantita' e varieta', anche gli estremi della
bolla  di  accompagnamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  10  ottobre  1978,  n. 627, e della distinta varietale di
conferimento di cui al successivo art. 4.