Art. 3. Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, riportante, in entrata, le indicazioni relative alle generalita' del socio, le quantita' e varieta' del prodotto conferito; in uscita, il suddetto registro deve riportare oltre all'indicazione delle quantita' e varieta', anche gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1978, n. 627, e della distinta varietale di conferimento di cui al successivo art. 4.