Art. 4. Le partite di arance che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici acquirenti devono essere accompagnate, oltre che dalla bolla di cui al precedente articolo, da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione produttori responsabile del centro di raccolta, redatta in triplice copia, recante la suddivisione varietale, ed il peso per singola varieta', delle partite in questione. Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Su entrambe le copie il gruppo di accertamento dovra' apporre, a seguito di controlli di riscontro, apposito visto. Un esemplare rimarra' agli atti dell'impresa di trasformazione e l'altro sara' consegnato al vettore per la restituzione al centro di raccolta.