Art. 4.
  Le  partite  di arance che sono avviate dai centri di raccolta alle
industrie trasformatrici acquirenti devono essere accompagnate, oltre
che  dalla  bolla  di  cui  al  precedente articolo, da una distinta,
vistata  dal rappresentante dell'associazione produttori responsabile
del  centro  di  raccolta,  redatta  in  triplice  copia,  recante la
suddivisione  varietale,  ed  il  peso  per  singola  varieta', delle
partite in questione.
  Delle  tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di
raccolta  mentre  le  altre  seguono  il  vettore fino all'impresa di
trasformazione. Su entrambe le copie il gruppo di accertamento dovra'
apporre,  a  seguito  di  controlli  di riscontro, apposito visto. Un
esemplare rimarra' agli atti dell'impresa di trasformazione e l'altro
sara'  consegnato  al  vettore  per  la  restituzione  al  centro  di
raccolta.