Art. 5.
  Il  gruppo  di  accertamento,  fermi  restando  i  compiti  ad esso
demandati  dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985, deve provvedere
alla  verifica  della  rispondenza  varietale e di peso delle singole
partite   consegnate   all'industria,  annotando  sulle  distinte  le
eventuali  difformita',  ai  fini della corresponsione della relativa
compensazione finanziaria.
  Lo  stesso  gruppo  dovra'  provvedere  affinche'  per ogni partita
conferita  venga rilasciata, al momento del conferimento, la relativa
bolla  di  consegna  di  cui  all'art. 22 del decreto ministeriale 27
dicembre  1985,  opportunamente  vistata  da un componente del gruppo
stesso.
 
Nota all'art. 5:
   Il testo dell'art. 22 del D.M. 27 dicembre 1985 e' il seguente:
   "Art.  22 (Bolletta di consegna). - Le bollette di consegna di cui
al precedente articolo, dovranno contenere le  indicazioni  del  peso
netto  e  del  peso  lordo  distinto,  se  del  caso, per varieta' di
prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo, e di quello
totale nonche' il riferimento al numero del contratto.
   E' fatto obbligo:
    al titolare dell'industria, o a persona dallo stesso delegata, di
accertare che il peso sia stato  controllato  dalla  controparte.  La
stessa   dovra'   essere   altresi'   verbalmente   avvertita   delle
responsabilita', anche  penali,  che  ne  deriverebbero  in  caso  di
sussistenza  di  difformita'  tra il peso effettivo e quello indicato
nella bolletta;
    al  coltivatore  di conservare copia della bolletta rilasciatagli
ai sensi del precedente articolo  per  un  periodo  non  inferiore  a
cinque anni".