Art. 5. Il gruppo di accertamento, fermi restando i compiti ad esso demandati dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985, deve provvedere alla verifica della rispondenza varietale e di peso delle singole partite consegnate all'industria, annotando sulle distinte le eventuali difformita', ai fini della corresponsione della relativa compensazione finanziaria. Lo stesso gruppo dovra' provvedere affinche' per ogni partita conferita venga rilasciata, al momento del conferimento, la relativa bolla di consegna di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985, opportunamente vistata da un componente del gruppo stesso.
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 22 del D.M. 27 dicembre 1985 e' il seguente: "Art. 22 (Bolletta di consegna). - Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto, se del caso, per varieta' di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo, e di quello totale nonche' il riferimento al numero del contratto. E' fatto obbligo: al titolare dell'industria, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovra' essere altresi' verbalmente avvertita delle responsabilita', anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformita' tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta; al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a cinque anni".