(Allegato 1 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 arance-art. 1)
                                                           ALLEGATO 1 
  ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1987-88 PER LE ARANCE 
             DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE. 
  Nella sede del Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,  alla
presenza dell'on. Ministro Pandolfi: 
   tra  le  Unioni  nazionali   delle   associazioni   ortofrutticole
U.N.A.P.O.A.  -  U.I.A.P.O.A.  -  U.N.A.P.R.O.  da  una   parte,   le
associazioni degli industriali trasformatori Anicav, Assitrapa, Aiipa
dall'altra  parte,  alla  presenza  delle   organizzazioni   agricole
professionali e delle associazioni nazionali di tutela del movimento 
cooperativo, nonche' alla presenza del Citrag; 
  Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7  giugno
1985  e  successive  modificazioni  ed  il  decreto  ministeriale  27
dicembre 1985; 
  Preso  atto  dell'impegno  del  Governo,  espresso   dal   Ministro
Pandolfi: 
   di promuovere nelle sedi comunitarie tutte le  iniziative  tese  a
modificare l'attuale regolamentazione comunitaria,  per  favorire  ed
incentivare la commercializzazione e la trasformazione  degli  agrumi
italiani, oggi duramente danneggiati dalla politica della P.A.C.,  in
considerazione anche della volonta' espressa da  parte  degli  organi
comunitari di  rivedere  l'attuale  regolamentazione  nella  prossima
campagna 1988-89; 
   di porre con ferma determinazione nelle sedi comunitarie: 
     a) la modifica del regolamento CEE n. 1562/85 art. 12, affinche'
la compensazione finanziaria maturata al  15  febbraio  possa  essere
erogata  all'industria  mediante  presentazione  dei  certificati  di
avvenuta  trasformazione  integrati,  se  del  caso,   da   opportuna
fidejussione,  in  modo  da   consentire   all'industria   di   poter
effettivamente  riscuotere  un  primo  acconto  sulla   compensazione
dell'intero periodo; 
    b) la modifica dei regolamenti comunitari (2601/69) e successivi,
in modo tale da ottenere un meccanismo che consenta  di  adeguare  il
prezzo netto industriale comunitario al prezzo pagato per  le  arance
negli altri Paesi terzi produttori; 
   di  promuovere  sollecitamente  un   incontro   con   le   regioni
maggiormente interessate, con l'obiettivo: 
    a) di perfezionare le misure di riscontro e  di  controllo  sulla
origine e sulla qualita' degli agrumi destinati alla  trasformazione,
al  fine  di  consentire  all'industria  il  rispetto  dei  tempi  di
lavorazione, ed alle  associazioni  il  rispetto  del  calendario  di
consegna; 
     b) di accelerare e di contenere entro termini  precisi  i  tempi
per il rilascio  delle  certificazioni  demandate  alle  regioni  dal
decreto ministeriale nonche' la tempestiva costituzione  dei  "gruppi
di accertamento", previsti dall'art. 11  del  decreto  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste 27 dicembre 1985, in numero adeguato
alle necessita' di realizzazione dei  programmi  delle  industrie  di
trasformazione; 
                             Si conviene 
il presente accordo interprofessionale per la  campagna  1987-88  per
arance destinate alla trasformazione industriale. 
                               Art. 1. 
  Con il presente accordo interprofessionale e' indicato un obiettivo
nazionale di quintali 4,2  milioni  da  avviare  alla  trasformazione
industriale nella campagna 1987-88. 
  Tale obiettivo tiene conto della minore disponibilita' di  prodotto
conseguente alle calamita' atmosferiche verificatesi  nelle  zone  di
produzione nel corso del 1987.