(Allegato 1 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 arance-Contratto)
                 CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE ARANCE 
                          CAMPAGNA 1987-88 
Regolamenti CEE n. 2601/69 e n. 208/70, modificati dal regolamento n. 
1806 del 28 luglio 1978 e regolamento n.  1562/85,  disciplinati  dal
    decreto ministeriale 27 dicembre 1985 e successive modifiche. 
N. contratto................... Codice ditta........................ 
Tra il signor .......... legale rappresentante dell'associazione 
di produttori .............................................. con sede 
in................... via .......................................... 
n. ...... tel. ................ partita IVA .............. di cui  si
allega catastino, il quale dichiara di essere associato o di 
designare 
l'Unione ........................ produttore-venditore da una parte e
  la ditta ........................................................ 
con sede sociale in 
............................ e stabilimento in....................... 
via ................................ n. .......... tel. ............. 
partita IVA ...................... dichiara di essere associata o  di
designare l'Associazione di categoria ..................  dall'altra,
                      Si conviene quanto segue: 
                                Art. 1 
   L'Associazione si impegna a consegnare per la campagna 1987-88  il
prodotto oggetto del presente contratto, e  comunque  in  misura  non
inferiore all'80%, come ai quantitativi sotto indicati: 
    q.li.......... arance della varieta' Biondo; 
    q.li.......... arance della varieta' Moro Tarocco e Sanguinello; 
    q.li.......... arance della varieta' Sanguigno. 
   Il prodotto consegnato dovra' rispondere alle  norme  di  qualita'
previste per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale nel
rispetto del seguente calendario di consegne: 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
   L'industria di trasformazione assume l'obbligo: 
    a) di ritirare tutti  i  quantitativi  di  prodotto  oggetto  del
presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80%; 
     b) di ritirare il prodotto e di iniziare la lavorazione entro  e
non oltre il giorno............................ 
   Franco: 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
                               Art. 2. 
                            Anticipazioni 
   L'acquirente versa a titolo di anticipazione L. ..................
corrispondenti  al.....................  del  valore   del   prodotto
contrattato. 
   Tale versamento  verra'  effettuato  alla  data  della  firma  del
presente contratto, al piu' tardi, entro quindici giorni  e  comunque
prima dell'inizio delle consegne. 
                               Art. 3. 
   I prezzi vengono concordati come segue: 
    Arance bionde . . . . . . . . . . . . . . . . L. ..........  q.le
Arance Moro Tarocco e Sanguinello . . . . . . L. .......... q.le 
    Arance Sanguigno . . . . . . . . . . . . . . L. .......... q.le 
   I prezzi di cui sopra sono convenuti per il prodotto  reso  franco
azienda dai produttori al netto di IVA. 
                               Art. 4. 
   Per le consegne  effettuate  in  maniera  diversa  si  attuano  le
seguenti condizioni: 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
                               Art. 5. 
   Modalita' di pagamento: fatturazione settimanale,  ventuno  giorni
data fattura. 
                               Art. 6. 
   All'atto della consegna in fabbrica............................. 
................................................................... 
                               Art. 7. 
   Condizioni particolari aggiuntive: 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
   Le parti concordano che  il  mancato  pagamento  di  tali  servizi
comporta la lesione del prezzo minimo contrattato. 
                               Art. 8. 
   Disposizioni diverse: 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
   Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto
valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per
le  arance,  stipulato  presso  il  MAF..................  quelle  in
materia di compravendita regolate dal codice civile,  nonche'  quelle
relative alla disciplina fiscale e tributaria. 
   Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte. 
p. L'associazione p. L'industria