(Allegato 1 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 arance-art. 2)
                               Art. 2. 
  I prezzi minimi  da  corrispondere  ai  produttori  saranno  quelli
previsti dal regolamento CEE n.  2935/87  della  commissione  del  30
settembre 1987.