(Allegato 1 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 arance-art. 3)
                               Art. 3. 
  Allo scopo di rendere reali ed effettive le quantita'  contrattate,
le parti contraenti assumono l'obbligo: 
   a) i trasformatori di ritirare tutto il prodotto  contrattato,  e,
comunque in misura non inferiore all'80% di ogni  singolo  contratto,
salvo cause di forza maggiore; 
   b) le associazioni dei produttori di consegnare tutto il  prodotto
contrattato e comunque  in  misura  non  inferiore  all'80%  di  ogni
singolo contratto, salvo cause di forza maggiore. 
  Per cause di forza maggiore si intendono quelle previste dal codice
civile. 
  Le parti contraenti, inoltre, assumono  l'obbligo  di  operare  nel
rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, costituendo: 
   1) a carico dell'industria il vincolo: 
     a)  di  effettuare  la  stipula   dei   contratti,   avvalendosi
esclusivamente  delle  associazioni  dei  produttori   ortofrutticoli
riconosciute con il sistema della vendita diretta  e  utilizzando  il
modello unico di contratto  parte  integrante  del  presente  accordo
(allegato 1); 
     b) del deposito dei contratti di  trasformazione  come  previsto
dall'art. 10 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985; 
   2) a carico delle associazioni dei  produttori  ortofrutticoli  il
vincolo: 
    a) di stipulare esclusivamente contratti  con  il  sistema  della
vendita diretta; 
    b) di fornire alle  ditte  di  trasformazione  con  le  quali  e'
avviata la trattativa per la  stipula  dei  contratti,  entro  il  20
dicembre   1987   le   necessarie   informazioni   in   ordine   alla
disponibilita' del prodotto. Tali informazioni  dovranno  essere  del
pari trasmesse alle unioni nazionali  di  appartenenza  nonche'  alle
organizzazioni nazionali di  categoria  industriale  e  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.