Art. 3. Allo scopo di rendere reali ed effettive le quantita' contrattate, le parti contraenti assumono l'obbligo: a) i trasformatori di ritirare tutto il prodotto contrattato, e, comunque in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore; b) le associazioni dei produttori di consegnare tutto il prodotto contrattato e comunque in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore. Per cause di forza maggiore si intendono quelle previste dal codice civile. Le parti contraenti, inoltre, assumono l'obbligo di operare nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, costituendo: 1) a carico dell'industria il vincolo: a) di effettuare la stipula dei contratti, avvalendosi esclusivamente delle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto parte integrante del presente accordo (allegato 1); b) del deposito dei contratti di trasformazione come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985; 2) a carico delle associazioni dei produttori ortofrutticoli il vincolo: a) di stipulare esclusivamente contratti con il sistema della vendita diretta; b) di fornire alle ditte di trasformazione con le quali e' avviata la trattativa per la stipula dei contratti, entro il 20 dicembre 1987 le necessarie informazioni in ordine alla disponibilita' del prodotto. Tali informazioni dovranno essere del pari trasmesse alle unioni nazionali di appartenenza nonche' alle organizzazioni nazionali di categoria industriale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.