Art. 4. Le parti contraenti assumono l'obbligo di stipulare i contratti entro il 10 gennaio 1988. Ai singoli contratti dovra' essere allegata, a cura dell'associazione dei produttori, la documentazione prevista dal decreto ministeriale regolante la materia. Le associazioni hanno facolta' di operare compensazioni fra di loro. Le clausole aggiuntive verranno esercitate conformemente alle disposizioni comunitarie, dovranno contenere esplicito riferimento al contratto principale ed essere depositate con la procedura di cui al punto 1 b) dell'art. 3.