(Allegato 1 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 arance-art. 4)
                               Art. 4. 
  Le parti contraenti assumono l'obbligo  di  stipulare  i  contratti
entro il 10 gennaio 1988. 
  Ai   singoli   contratti   dovra'   essere   allegata,    a    cura
dell'associazione dei  produttori,  la  documentazione  prevista  dal
decreto ministeriale regolante la materia. 
  Le associazioni hanno facolta'  di  operare  compensazioni  fra  di
loro. 
  Le  clausole  aggiuntive  verranno  esercitate  conformemente  alle
disposizioni comunitarie, dovranno contenere esplicito riferimento al
contratto principale ed essere depositate con la procedura di cui  al
punto 1 b) dell'art. 3.