(Allegato 1 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 arance-art. 5)
                               Art. 5. 
  Fatto riferimento alle discipline indicate dai precedenti articoli,
la parte agricola assume l'obbligo: 
   di consegnare all'industria acquirente il prodotto contrattato che
deve essere conforme alle norme di qualita' stabilite dai regolamenti
comunitari,  secondo  il  calendario  di  consegna  che  deve  essere
stabilito nel contratto. 
  La parte industriale assume l'obbligo: 
    a) di ritirare le quantita' contrattate  che  risultino  conformi
alle norme di qualita'; secondo il calendario di  consegna  che  deve
essere stabilito nel contratto; 
    b) di pagare per i quantitativi ritirati  i  prezzi  fissati  nel
contratto; 
    c) di iniziare il ritiro e la lavorazione del  prodotto  entro  e
non oltre la data stabilita nel contratto.