Art. 6. Le industrie assumono l'obbligo di corrispondere alle associazioni dei produttori un anticipo non inferiore al 4% del valore del prodotto contrattato, e cio' prima dell'inizio delle consegne e comunque non oltre quindici giorni dalla data del contratto. Tale anticipo verra' scontato nelle successive fatturazioni. Il saldo avverra' in misura del 90% con emissione settimanale delle fatture, entro ventuno giorni dalla data di emissione delle fatture stesse, mentre il rimanente 10% verra' pagato a fine trasformazione e comunque non oltre ventuno giorni dalla data di chiusura della trasformazione. I pagamenti dovranno, nell'uno e nell'altro caso, essere resi attraverso assegni circolari intrasferibili. I prezzi sono riferiti al prodotto reso franco azienda produttore. Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria. Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporta lesione del prezzo minimo contrattato.